Art. 337 bis – Codice penale – Occultamento, custodia o alterazione di mezzi di trasporto
Chiunque occulti o custodisca mezzi di trasporto di qualsiasi tipo che, rispetto alle caratteristiche omologate, presentano alterazioni o modifiche o predisposizioni tecniche tali da costituire pericolo per l'incolumità fisica degli operatori di polizia, è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da euro 2.582 a euro 10.329.
La stessa pena di cui al primo comma si applica a chiunque altera mezzi di trasporto operando modifiche o predisposizioni tecniche tali da costituire pericolo per l'incolumità fisica degli operatori di polizia.
Se il colpevole è titolare di concessione o autorizzazione o licenza o di altro titolo abilitante l'attività, alla condanna consegue la revoca del titolo che legittima la medesima attività.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 9251/2025
In tema di concorso di reati puniti con sanzioni eterogenee, unificati dal vincolo della continuazione, l'aumento della pena detentiva prevista per il reato più grave deve essere ragguagliato, per effetto della conversione, alla pena pecuniaria prevista per il reato satellite, ma non potrà in alcun caso superare il massimo della pena comminata dalla legge per il reato meno grave.
Cass. civ. n. 23623/2024
In tema di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, la disposizione di cui alla legge 8 agosto 2019,n. 77, di conversione del d.l. 14 giugno 2019, n. 53, che, a modifica dell'art. 131-bis cod. pen., ha stabilito che l'offesa non può essere ritenuta di particolare tenuità quando si procede per i reati di cui agli artt. 336, 337 e 341-bis cod. pen. commessi nei confronti di un pubblico ufficiale nell'esercizio delle proprie funzioni, non si applica ai fatti posti in essere prima della sua entrata in vigore in data 10 agosto 2019, trattandosi di disciplina più sfavorevole incidente su norme sostanziali.
Cass. civ. n. 43364/2023
Il delitto di rapina impropria concorre con quello di resistenza a pubblico ufficiale nel caso in cui la violenza esercitata nei confronti di un pubblico ufficiale sia strumentale anche al conseguimento dell'impunità e la qualità del destinatario della violenza sia nota all'agente.
Cass. civ. n. 3117/2023
Il delitto di cui all'art. 337 cod. pen. assorbe soltanto quel minimo di violenza che si concretizza nella resistenza opposta al pubblico ufficiale che sta compiendo un atto del proprio ufficio, ma non gli ulteriori atti violenti che, esorbitando da tali limiti, cagionino al medesimo lesioni, sicché sono in tal caso configurabili anche il reato di lesioni personali e la circostanza aggravante del nesso teleologico. (Fattispecie relativa ad agente che aveva opposto resistenza a due carabinieri in servizio di ordine pubblico in occasione di una manifestazione sportiva, cagionando ad uno di loro lesioni personali gravi).
Cass. civ. n. 6069/2015
Ai fini della configurabilità del reato di resistenza a pubblico ufficiale non è necessario che la violenza o la minaccia sia usata sulla persona del pubblico ufficiale, ma soltanto che sia stata posta in essere per opporsi allo stesso nel compimento di un atto di ufficio, con la conseguenza che è sufficiente anche la violenza sulle cose, la quale non è però configurabile quando la condotta si traduce in un mero atteggiamento di resistenza passiva. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso la sussistenza del reato in relazione a condotta consistita nel puntare i piedi e le mani su di un'auto della polizia per evitare di essere caricato sulla stessa e di essere così condotto negli uffici di p.s.).
Cass. civ. n. 18957/2014
La verifica dell'arbitrarietà dell'atto del pubblico ufficiale, necessaria ai fini del riconoscimento dell'esimente di cui all'art. 4 D.Lgs. 14 settembre 1944, n. 288, (attualmente, art. 393 bis, cod. pen.) è legata al rapporto di proporzione ed adeguatezza intercorrente tra l'iniziativa assunta e la situazione che la legittima, nel senso che quanto maggiore è la sproporzione dell'atto rispetto alla finalità legittimante, tanto maggiore è il sopruso utile a scriminare la reazione violenta. (In motivazione, la Corte ha evidenziato che, ai fini della verifica della eventuale arbitrarietà delle attività di identificazione compiute dalla polizia nei confronti di una persona, i presupposti fattuali che legittimano l'iniziativa sono diversi se il soggetto da identificare è sottoposto ad accertamento con immediatezza nel luogo in cui si trova, o, invece, è invitato a seguire gli agenti in caserma, o, ancora, è assoggettato ad accompagnamento coattivo ex art. 349 cod. proc. pen.).
Cass. civ. n. 14567/2014
È configurabile l'esimente della reazione ad atti arbitrari del pubblico ufficiale qualora il privato opponga resistenza ad un ufficiale o agente di polizia giudiziaria che pretende di eseguire una perquisizione finalizzata alla ricerca di armi ed esplosivi operando sul fondamento di meri sospetti e non sulla base di un dato oggettivo certo, anche solo a livello indiziario, circa la disponibilità di tali oggetti da parte del destinatario dell'attività coercitiva di ricerca.
Cass. civ. n. 4392/2014
È configurabile l'esimente della reazione ad atti arbitrari nel caso dell'agente di polizia che, dopo la richiesta (subito adempiuta) di declinare le generalità rivolta ad un soggetto in auto, tenti con violenza di costringere quest'ultimo ad uscire dalla vettura, senza addurre giustificazioni ulteriori rispetto alle già avanzate richiesta, ed in assenza di elementi indicativi della pericolosità della persona o della commissione di attività illecite. (Fattispecie relativa a contestazione di resistenza a pubblico ufficiale).
Cass. civ. n. 10136/2013
Non integra il delitto di cui all'art. 337 cod. pen. la condotta consistente nel mero divincolarsi posto in essere da un soggetto fermato dalla polizia giudiziaria per sottrarsi al controllo, quando lo stesso si risolva in un atto di mera resistenza passiva, implicante un uso moderato di violenza non diretta contro il pubblico ufficiale. (Fattispecie in cui la S.C. ha riqualificato il fatto ai sensi degli artt. 594 e 612 cod. pen.).
Cass. civ. n. 7928/2012
L'esimente della reazione agli atti arbitrari del pubblico ufficiale (art. 4 del D.Lgt n. 288 del 1944) è integrata ogni qual volta la condotta dello stesso pubblico ufficiale, per lo sviamento dell'esercizio di autorità rispetto allo scopo per cui la stessa è conferita o per le modalità di attuazione, risulta oggettivamente illegittima, non essendo di contro necessario che il soggetto abbia consapevolezza dell'illiceità della propria condotta diretta a commettere un arbitrio in danno del privato. (Nella specie, la Corte ha ritenuto integrata la scriminante rispetto al delitto di cui all'art. 336 c.p., per essere stato il fatto commesso contro un pubblico ufficiale che aveva negato illegittimamente l'accesso ad atti amministrativi).
Cass. civ. n. 37352/2008
Ai fini dell'integrazione del delitto di cui all'art. 337 c.p., è necessario il verificarsi di atti positivi d'aggressione o di minaccia che impediscano al pubblico ufficiale di compiere l'atto del proprio ufficio, rimanendo al di fuori della fattispecie un comportamento di mera disobbedienza o resistenza passiva. (Fattispecie in cui l'imputata non aveva spontaneamente aderito all'invito rivoltole di seguire gli agenti di P.S. presso il Commissariato, ma era rimasta aggrappata al braccio di uno di essi e, quindi, introdotta di peso nell'autovettura di servizio ).
Cass. civ. n. 36162/2008
È configurabile la scriminante di cui all'art. 4 del D.Lgs.lgt. n. 288 del 1944 nel caso di resistenza opposta ad un pubblico ufficiale nell'esecuzione della misura dell'accompagnamento coattivo di cui all'art. 349 c.p.p. in difetto dei presupposti previsti dal quarto comma di detto articolo, costituiti dal rifiuto del soggetto di farsi identificare ovvero dalla sussistenza di sufficienti elementi per ritenere la falsità delle generalità o dei documenti di identificazione da lui forniti.
Cass. civ. n. 32906/2007
Integra il delitto di resistenza a pubblico ufficiale la condotta di chi si frapponga fisicamente tra forze dell'ordine postesi all'inseguimento di un pregiudicato per catturarlo e quest'ultimo (nella specie realizzata da più persone in concorso mediante la creazione di una «barriera umana»).
Cass. civ. n. 2803/2007
Non è configurabile la circostanza aggravante di cui all'art. 61 n. 6 c.p. nella condotta del latitante che commette il reato di resistenza a pubblico ufficiale per opporsi all'esecuzione della misura cautelare.
Cass. civ. n. 36009/2006
In tema di resistenza a pubblico ufficiale, è applicabile la scriminante di cui all'art. 4 del D.L.vo 14 settembre 1944, n. 288 anche in presenza di un comportamento sconveniente e prepotente del pubblico ufficiale, dovendosi qualificare come «atto arbitrario» il consapevole travalicamento da parte del pubblico ufficiale dei limiti e delle modalità entro cui le pubbliche funzioni devono essere esercitate. (In applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto scriminata la condotta di un automobilista che aveva opposto resistenza ad un vigile urbano che, con arroganza e fare autoritario, lo aveva afferrato per un braccio per condurlo presso gli uffici della polizia municipale al fine di identificarlo e contestargli formalmente la violazione del divieto di sosta).
Cass. civ. n. 35376/2006
La resistenza o la minaccia adoperata nel medesimo contesto per opporsi a più pubblici ufficiali non configura un unico reato di resistenza ai sensi dell'art. 337 c.p., ma tanti reati di resistenza — che possono essere uniti dal vincolo della continuazione — quanti sono i pubblici ufficiali in azione, giacché l'azione delittuosa si risolve in altrettante e distinte offese al libero espletamento dell'attività da parte di ogni pubblico ufficiale coinvolto.
Cass. civ. n. 10899/2006
In tema di resistenza a pubblico ufficiale, la minaccia può essere integrata anche attraverso il ricorso a mezzi indiretti, purché la pubblica funzione ne risulti impedita o soltanto ostacolata. (Nella specie, la Corte ha ritenuto che la minaccia fosse integrata dalla presenza sui luoghi oggetto di verifica di cani ringhianti di proprietà dell'imputato, costituenti ostacolo alle operazioni peritali).
Cass. civ. n. 9607/2004
Sussiste ipotesi di concorso formale, ex art. 81, comma primo, c.p., fra il reato di resistenza a pubblico ufficiale e quello di tentato omicidio, stante la diversità dei beni giuridici tutelati da tali norme e le differenze qualitative e quantitative dell'esercitata violenza contro il pubblico ufficiale. Il primo di detti reati, infatti, assorbe soltanto quel minimo di violenza che si sostanzia nelle percosse e non già quegli atti che, esorbitando da detto limite minimo, e pur finalizzati alla resistenza, attentino alla vita o all'incolumità del pubblico ufficiale.
Cass. civ. n. 4929/2004
Il delitto di resistenza a pubblico ufficiale può essere integrato anche da una condotta autolesionistica dell'agente, quando la stessa sia finalizzata ad impedire o contrastare il compimento di un atto dell'ufficio ad opera del pubblico ufficiale. (Fattispecie nella quale l'imputato, richiesto di esibire documenti di identificazione dei quali era privo, si è procurato volontariamente lievi lesioni ad un braccio).
Cass. civ. n. 37041/2003
Per integrare il delitto di resistenza a pubblico ufficiale è sufficiente che l'uso della violenza e della minaccia intralci l'atto di ufficio o servizio svolto dal pubblico ufficiale e l'autore del reato abbia come obiettivo di indurre questi ad astenersi dal compimento dell'atto. (Nel caso di specie, durante l'operazione di identificazione di un soggetto rinvenuto in stato di ebbrezza, alcune persone, spalleggiandosi reciprocamente con atteggiamenti minacciosi e violenti, avevano cercato di strappare dalle mani dell'agente di polizia il documento di identità, consegnato spontaneamente dalla persona in via di identificazione, per impedire il completamento dell'atto di ufficio).
Cass. civ. n. 35448/2003
Nel reato di resistenza a pubblico ufficiale la violenza o minaccia deve consistere in un comportamento idoneo ad opporsi all'atto che il pubblico ufficiale sta legittimamente compiendo, in grado di ostacolarne la realizzazione; sicché, in mancanza di elementi che rendano evidente la messa in pericolo per la pubblica incolumità e l'indiretta coartazione psicologica dei pubblici ufficiali, non deve rispondere di tale reato il soggetto che, alla guida di un'autovettura, non essendosi fermato con il segnale «rosso», aveva tentato di sottrarsi all'inseguimento degli agenti, viaggiando ad elevata velocità.
Cass. civ. n. 35125/2003
L'atto di divincolarsi posto in essere da un soggetto fermato dalla polizia giudiziaria configura violenza ai fini della sussistenza del reato di cui all'art. 337 c.p. e non mera resistenza passiva quando non costituisce una sorta di reazione spontanea ed istintiva alla costrizione operata dal pubblico ufficiale ma un vero e proprio impiego di forza diretto a neutralizzare l'azione del pubblico ufficiale ed a sottrarsi alla presa, guadagnando la fuga.
Cass. civ. n. 31716/2003
Nel reato di resistenza a pubblico ufficiale la violenza consiste in un comportamento idoneo ad opporsi, in maniera concreta ed efficace, all'atto che il pubblico ufficiale sta legittimamente compiendo, sicché deve rispondere di tale reato il soggetto che, alla guida di un'autovettura, anziché fermarsi all'alt intimatogli dagli agenti della Polizia, si dia alla fuga ad altissima velocità e, al fine di vanificare l'inseguimento, ponga in essere manovre di guida tali da creare una situazione di generale pericolo.
Cass. civ. n. 21267/2003
Il reato previsto dall'art. 6 della legge 13 dicembre 1956, n. 1409 che commina le pene stabilite dall'art. 1100 c.n. per la commissione di atti di resistenza contro unità della guardia di finanza, può concorrere con il reato di cui all'art 337 c.p. (resistenza a pubblico ufficiale), atteso che pur essendo la violenza elemento costitutivo di entrambi i reati, essa è esercitata ai sensi del citato art. 337 nei confronti di un pubblico ufficiale ed il bene tutelato è costituito dalla libertà morale di colui che riveste tale qualità, mentre l'altra si estrinseca contro una nave da guerra nazionale o contro unità del naviglio della guardia di finanza ed il bene tutelato è rappresentato dal normale esercizio della polizia marittima.
Cass. civ. n. 9691/2003
Gli appartenenti all'Arma dei Carabinieri sono considerati in Servizio permanente e non cessano dalle loro qualità di pubblici ufficiali anche quando non sono comandati in servizio. Ne consegue che, ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 337 c.p., non spiega alcun effetto la circostanza che il militare fosse fuori servizio al momento del suo intervento.
Cass. civ. n. 2944/2000
Non può essere definita «resistenza passiva», come tale inidonea a rendere configurabile il reato di cui all'art. 337 c.p., la formazione, da parte di manifestanti, di una «catena umana» costituita da una doppia fila di persone che si contrappongano alle forze dell'ordine anche mediante spintoni e calci, onde impedire loro di aprire un varco per il transito di veicoli, senza che in contrario possa rilevare né l'asserita limitazione dei suddetti atteggiamenti violenti ai soli soggetti che si trovino in seconda fila né il fatto che le forze dell'ordine abbiano comunque realizzato in pochi minuti il loro obiettivo, atteso (a quest'ultimo proposito) che il reato di resistenza si consuma nel momento stesso in cui viene posta in atto la violenza o la minaccia e non occorre che l'azione consegua pienamente il suo obiettivo, essendo sufficiente che essa ostacoli attivamente il compimento, da parte del pubblico ufficiale, di un atto del suo ufficio.
Cass. civ. n. 8667/1999
In tema di resistenza a pubblico ufficiale, la condotta penalmente rilevante deve intendersi rappresentata da qualsivoglia attività omissiva o commissiva che si traduca in atteggiamento, anche talora implicito, purché percepibile ex adverso, che impedisca, intralci, valga a compromettere, anche solo parzialmente e temporaneamente la regolarità del compimento dell'atto di ufficio o di servizio da parte del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio e ciò indipendentemente dal fatto che l'atto di ufficio possa comunque essere eseguito. (Fattispecie in tema di lesioni arrecate al pubblico ufficiale che procedeva all'arresto).
Cass. civ. n. 3428/1999
In tema di reato di resistenza a un pubblico ufficiale, di cui all'articolo 337 c.p., qualora la funzione pubblica sia esercitata da una pluralità di pubblici ufficiali attraverso singole azioni che si integrano a vicenda, la pluralità delle contrapposte reazioni — minacciose o violente — con cui l'autore della resistenza intenda bloccare le predette complesse funzioni rientra nel paradigma del reato continuato.
Cass. civ. n. 9208/1996
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 337 c.p., sollevata, in riferimento agli artt. 3, 27, terzo comma, e 97, primo comma, Cost., nella parte in cui prevede il limite minimo edittale di sei mesi di reclusione. Contrariamente a quanto può dirsi a proposito del delitto di oltraggio, che è stato oggetto di declaratoria di incostituzionalità, nella parte relativa alla determinazione di analogo minimo edittale, ad opera della n. 341 del 1994 della Corte costituzionale, nel reato di resistenza non viene in considerazione il diritto del pubblico ufficiale al rispetto della propria dignità e libertà privata, bensì il diritto-dovere della pubblica amministrazione di non subire intralci nell'assolvimento dei suoi compiti. Il livello della pena minima edittale stabilita per questo reato è pertanto congruamente correlato all'esigenza di punire adeguatamente l'offesa arrecata alla pubblica amministrazione da un tentativo diretto a impedire con violenza o minaccia l'attuazione della sua volontà.
Cass. civ. n. 7061/1996
La materialità del delitto di resistenza al pubblico ufficiale è integrata anche dalla violenza cosiddetta impropria, la quale, pur non aggredendo direttamente il suddetto soggetto, si riverbera negativamente nell'esplicazione della relativa funzione pubblica, impedendola o semplicemente ostacolandola. Solo la resistenza passiva, in quanto negazione di qualunque forma di violenza o di minaccia, rimane al di fuori della previsione legislativa di cui all'art. 337 c.p. (Affermando siffatto principio la Cassazione ha ritenuto che configuri il reato di resistenza la condotta di chi, privo di patente di guida, per sfuggire alla polizia, non ottemperi all'intimatogli «alt» e diriga il proprio veicolo contro gli agenti, li eviti e prosegua in corsa spericolata nonostante l'inseguimento immediato dei medesimi).
Cass. civ. n. 1464/1994
Agli effetti del reato di cui all'art. 337 c.p., costituisce violenza qualsiasi energia fisica esercitata volutamente per impedire il compimento dell'atto da parte del pubblico ufficiale. Integra, pertanto, il delitto di resistenza l'azione di colui che mediante spintoni riesce a sottrarsi, sia pure momentaneamente, alla presa dell'agente di polizia nel tentativo di disfarsi, con la fuga, della droga che reca con sé.
Cass. pen. n. 12268 del 6 settembre 1990
In tema di resistenza a un pubblico ufficiale, per la configurabilità del delitto, la violenza o la minaccia possono essere esercitate con qualsiasi mezzo, purché idoneo ad impedire o comunque turbare l'attività del pubblico ufficiale, ponendo al tempo stesso in pericolo la sua incolumità fisica.
Cass. civ. n. 2020/1989
Ad integrare l'elemento oggettivo del delitto di resistenza a pubblico ufficiale è sufficiente la violenza cosiddetta impropria, che può essere esercitata anche su persona diversa dal soggetto passivo o sulle cose e che comprende nella sua lata accezione ogni comportamento idoneo ad impedire o ad ostacolare l'esplicazione della pubblica funzione. (Nella specie l'autore del reato aveva minacciato di ferirsi con i vetri di una bottiglia per ottenere che gli agenti di custodia del carcere ove egli era detenuto non compissero l'atto di consegna della sua persona ai carabinieri incaricati della traduzione presso altro istituto penitenziario).
Cass. civ. n. 13343/1986
Per la configurabilità del delitto di resistenza a pubblico ufficiale non è necessario che sia intaccata la libertà di azione del P.U., essendo sufficiente l'uso di violenza o minaccia per opporsi al compimento da parte dello stesso di un atto d'ufficio o di servizio, indipendentemente dall'effetto positivo o meno di tale azione e dal concreto verificarsi di un impedimento che ostacoli il compimento di uno degli atti predetti.