Art. 374 bis – Codice penale – False dichiarazioni o attestazioni in atti destinati all’autorità giudiziaria o alla Corte penale internazionale
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da uno a cinque anni chiunque dichiara o attesta falsamente in certificati o atti destinati a essere prodotti all'autorità giudiziaria o alla Corte penale internazionale condizioni, qualità personali, trattamenti terapeutici, rapporti di lavoro in essere o da instaurare, relativi all'imputato, al condannato o alla persona sottoposta a procedimento di prevenzione.
Si applica la pena della reclusione da due a sei anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale, da un incaricato di un pubblico servizio o da un esercente la professione sanitaria.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 14917/2023
Sussiste concorso materiale di reati, e non rapporto di specialità, tra il delitto di falsità materiale commessa dal privato in atto pubblico e quello di false dichiarazioni od attestazioni in atti destinati all'Autorità giudiziaria, in quanto il primo fa apparire come venuto ad esistenza un atto che, in realtà, non è stato mai formato, mentre il secondo, posto a presidio del corretto funzionamento della giustizia, si traduce in un falso ideologico commesso da privato.
Cass. civ. n. 2967/2020
Il reato di cui all'art. 374-bis cod. pen. è posto a presidio del corretto funzionamento della giustizia, essendo finalizzato ad impedire l'emanazione di provvedimenti giurisdizionali sulla base di presupposti contenuti in dichiarazioni provenienti da privati a contenuto mendace, sicché non è rilevante l'autenticità materiale dell'atto, ma la falsità dei suoi contenuti e l'idoneità dello stesso ad adempiere alla funzione probatoria cui è preordinato. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto sussistente il reato in relazione alla falsificazione della data di una documentazione sanitaria, prodotta in giudizio al fine di avvalorare l'assunto che l'agente, al quale si contestava di aver partecipato ad una rapina, lo stesso giorno si trovasse in altra città per essere sottoposto all'accertamento medico indicato nella falsa certificazione).
Cass. civ. n. 15327/2019
In tema di frode processuale, la causa di esclusione della colpevolezza di cui all'art. 384, comma primo, cod. pen. è applicabile anche quando la situazione di pericolo, per la libertà o l'onore proprio o dei propri congiunti, sia stato volontariamente cagionato dall'autore del reato.
Cass. civ. n. 51681/2017
Il reato di frode processuale, previsto dall'art. 374 cod. pen., non è configurabile qualora la condotta ingannatoria consista nella consegna al consulente tecnico d'ufficio di documentazione fraudolentemente modificata che, tuttavia, risulti irrilevante rispetto all'oggetto dell'accertamento e, pertanto, inidonea ad incidere sulle concrete valutazione e determinazioni del consulente.
Cass. civ. n. 31599/2017
Integra il reato di false dichiarazioni o attestazioni in atti destinati all'autorità giudiziaria di cui all'art. 374-bis cod. pen. la falsa dichiarazione, proveniente dal condannato, in ordine a "condizioni" o "qualità personali" rilevanti nell'ambito del procedimento di riabilitazione. (In motivazione, la Corte ha precisato che la falsa dichiarazione di non essere in condizioni di adempiere alle obbligazioni nascenti dal reato, pur non avendo efficacia probatoria, impedisce al Tribunale di sorveglianza di pronunciare immediatamente sull'istanza, in tal modo pregiudicando il buon andamento dell'amministrazione giudiziaria).
Cass. civ. n. 23547/2016
Ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 374 bis cod. pen. (false dichiarazioni o attestazioni in atti destinati alla autorità giudiziaria), deve aversi riguardo non all'autenticità materiale dell'atto ma all'inveridicità dei suoi contenuti e all'idoneità dello stesso ad adempiere alla funzione probatoria cui è preordinato. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da vizi la sentenza che aveva ricondotto al reato previsto dall'art. 374 bis cod. pen. la condotta dell'imputato che, già in stato di detenzione domiciliare, aveva prodotto al magistrato di sorveglianza una dichiarazione materialmente falsa, apparentemente proveniente dal proprio datore di lavoro, relativa ai propri orari lavorativi, al fine di ottenere una estensione del periodo di autorizzazione ad assentarsi dal domicilio).
Cass. civ. n. 13425/2016
Il reato di cui all'art. 374 bis cod. pen., se aggravato dal fatto di essere stato commesso da un pubblico ufficiale, si pone in rapporto di specialità rispetto al delitto di falso ideologico commesso dal pubblico ufficiale in atti pubblici, in quanto si differenzia da questo per la destinazione dell'atto all'autorità giudiziaria.
Cass. civ. n. 6062/2015
Il delitto previsto dall'art. 374 bis cod.pen. costituisce reato di pericolo che si consuma anche a prescindere dalla presentazione della documentazione all'autorità giudiziaria, a condizione che la destinazione delle false dichiarazioni ad essere prodotte all'A.G. possa essere desunta dal giudice da ogni elemento emergente dalla situazione concreta esaminata, sia testuale che contestuale.
Cass. civ. n. 29262/2011
Integra il reato di false dichiarazioni o attestazioni in atti destinati all'autorità giudiziaria (art. 374 bis c.p.), la donazione di titoli di credito destinati a non essere incassati - depositato in allegato ad atto di appello avverso sentenza di condanna per corruzione - in quanto l'attestazione notarile della donazione conferisce ad essa natura di atto pubblico e dalla falsità dell'esistenza della provvista discende la falsità di quanto compiuto dinanzi al notaio, inoltre, si tratta di atto falso che ha avuto sin dalla nascita la naturale destinazione al suo impiego in sede giudiziaria, sia pure non diretta in modo esclusivo verso uno specifico e predeterminato obiettivo fraudolento. (Nella specie la S.C. ha censurato la decisione con cui il Tribunale del riesame ha annullato l'ordinanza applicativa di misura di custodia cautelare in carcere, escludendo, tra gli altri, la configurabilità del reato di cui all'art. 374 bis c.p., per l'insussistenza della natura di atto pubblico della donazione simulata, poiché faceva fede della consegna degli assegni ma non del fatto che sarebbero stati incassati e negando che un atto compiuto nel 2004 fosse destinato alla produzione in un processo penale, cinque anni dopo).
Cass. civ. n. 5284/2011
Ai fini della configurabilità del delitto di false dichiarazioni o attestazioni in atti destinati all'autorità giudiziaria, rientrano nella previsione della norma incriminatrice la certificazione di dati clinici non veri o l'attestazione di condizioni inesistenti, mentre nessun rilievo possono assumere gli apprezzamenti e le valutazioni che un medico abbia compiuto relativamente alla gravità delle condizioni cliniche del soggetto esaminato, traendone un giudizio di incompatibilità con il regime carcerario. (Fattispecie relativa a valutazioni compiute da un consulente tecnico di parte in merito al livello di gravità e al rischio di aggravamento della patologia oculare di un soggetto detenuto).
Cass. civ. n. 42928/2010
Sussiste la causa di giustificazione dello stato di necessità nell'ipotesi in cui il soggetto che abbia reso alla polizia giudiziaria sommarie informazioni, in ordine agli autori di un reato oggetto di investigazioni, successivamente le ritratti in seguito alle minacce alla propria incolumità fisica rivoltegli da soggetti appartenenti al medesimo ambiente mafioso di quelli da lui accusati nelle precedenti dichiarazioni.
Cass. civ. n. 20454/2009
In caso di favoreggiamento, l'esimente di cui all'art. 384 c.p. è applicabile anche quando lo stato di pericolo - per la libertà o per l'onore - sia stato cagionato volontariamente dall'agente. (Fattispecie in cui, dopo un incidente sul lavoro occorso ad un dipendente, il caposquadra aveva mutato lo stato dei luoghi, così da far apparire una diversa dinamica dei fatti ed il rispetto delle norme antinfortunistiche. La Corte ha ritenuto che l'agente, oltre che per favorire il suo datore di lavoro, aveva agito per evitare una imputazione di concorso nel reato di lesioni personali).
Cass. civ. n. 19802/2009
Integra il reato di false dichiarazioni o attestazioni in atti destinati all'autorità giudiziaria non solo la falsa diagnosi di patologie inesistenti, ma anche la falsa diagnosi di una maggiore gravità di patologie esistenti. (Fattispecie in cui un consulente medico psichiatra e un dirigente di un istituto carcerario, d'intesa con un detenuto, hanno attestato patologie inesistenti ai fini della dichiarazione di incompatibilità con il regime carcerario).
Cass. civ. n. 5009/2008
Non è legittimato a proporre opposizione alla richiesta di archiviazione colui che ha presentato denuncia per il delitto di frode processuale, trattandosi di fattispecie incriminatrice lesiva dell'interesse della collettività al corretto funzionamento della giustizia, relativamente al quale l'interesse del privato assume un rilievo solo riflesso e mediato, tale da non consentire l'attribuzione della qualità di persona offesa, ma solo quella di persona danneggiata dal reato.
Cass. civ. n. 45583/2007
Non integra la condotta del delitto di frode processuale in vista di un procedimento penale ancora da iniziarsi la ripulitura della scena del delitto (in specie, omicidio), posta in essere con la rimozione grossolana e maldestra delle tracce di sangue, facendo difetto in tali atti ogni potenzialità ingannatoria.
Cass. civ. n. 30193/2006
Il reato di false dichiarazioni o attestazioni in atti destinati all'autorità giudiziaria, previsto dall'art. 374 bis c.p., sanziona una pluralità di condotte tutte rientranti nello schema della falsità ideologica, dovendo escludersi che vi siano ricomprese anche ipotesi di falsità materiale. (Nel caso di specie, la Corte non ha ritenuto configurabile il reato di cui all'art. 374 bis c.p., bensì quello di falsità materiale, in relazione alla formazione e produzione in giudizio di un falso certificato di morte, grazie al quale l'imputato aveva ottenuto la declaratoria di estinzione del reato ex art. 531 c.p. pen.).
Cass. civ. n. 23615/2005
Il delitto di frode processuale, reato di pericolo a consumazione anticipata, è integrato da qualsiasi immutazione artificiale dello stato dei luoghi o delle cose, commessa al fine di inquinare le fonti di prova o di ingannare il giudice nell'accertamento dei fatti. Costituendo tale finalità il dolo specifico e non un elemento oggettivo del reato, il fatto che il giudice non abbia ancora disposto l'assunzione del mezzo di prova non assume alcuna rilevanza ai fini della configurabilità del reato.
Cass. civ. n. 14964/2004
La falsità della dichiarazione sostitutiva di notorietà allegata all'istanza per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, per comprovare lo stato di non abbienza, integra il delitto di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico (art. 483 c.p.) e non quello di false dichiarazioni o attestazioni in atti destinati all'autorità giudiziaria (art. 374 bis c.p.), posto che nella suddetta falsità il legislatore non ha ravvisato un pericolo per il corretto svolgimento dell'attività giudiziaria vera e propria, avendo il procedimento di cui alla legge 30 luglio 1990 n. 217 natura accessoria rispetto al processo, quanto un attentato alla fede pubblica documentale.
Cass. civ. n. 44745/2003
Nella fattispecie criminosa prevista dall'art. 374 bis c.p., la destinazione delle false dichiarazioni, o attestazioni, sulle condizioni, qualità personali, trattamenti terapeutici, rapporti di lavoro, ad essere prodotti all'autorità giudiziaria, può essere desunta dal giudice da ogni elemento emergente dalla situazione concreta esaminata, sia testuale, che contestuale. La ricostruzione e la valutazione del giudice di merito non sono sindacabili in sede di legittimità, quando sono motivate in maniera non manifestamente illogica.
Cass. civ. n. 41931/2003
Ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 374, primo comma c.p. (frode processuale), nella nozione di procedimento civile vanno compresi non solo il procedimento di cognizione e quello di esecuzione, ma anche i procedimenti cautelari che servono a predisporre e a garantire i mezzi probatori del processo definitivo (in applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto corretta la configurazione del reato de quo in un caso in cui era stato immutato artificiosamente lo stato dei luoghi di uno stabile in costruzione prima dell'espletamento dell'accertamento tecnico disposto dal presidente del tribunale ex art. 696 c.p.c.).
Cass. civ. n. 10123/2002
In tema di falsità personale, deve ritenersi punibile ai sensi dell'art. 495 c.p. (falsa attestazione o dichiarazione ad un pubblico ufficiale sull'identità o su qualità personali proprie o di altri) e non dell'art. 374 bis c.p. (false dichiarazioni o attestazioni in atti destinati all'autorità giudiziaria), la condotta di chi allo scopo di essere ammesso a colloquio con un detenuto, dichiari falsamente di essere legato a quest'ultimo da un rapporto di convivenza. (La Corte nell'affermare il principio, ha precisato che la tutela penale della fede pubblica deve intendersi estesa, oltre che ai connotati della persona che valgono in ogni caso ad integrare la sua identità o il suo status, anche ad ogni altro aspetto cui una determinata norma colleghi effetti giuridici).
Cass. civ. n. 32962/2001
Il reato di false dichiarazioni o attestazioni in atti destinati all'autorità giudiziaria previsto dall'art. 374 bis c.p. si configura quando l'attività di documentazione di circostanze non rispondenti al vero è destinata all'autorità giudiziaria — senza che sia necessaria la effettiva presentazione e il conseguimento dello scopo — e sempre che si tratti di scritti i quali, ancorché non provenienti da pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio, abbiano efficacia dichiarativa di determinati fatti rilevanti nell'ambito del procedimento penale, e si riferiscano a «condizioni» o «qualità personali», tra le quali rientra anche la qualità di imputato in altro procedimento. (In applicazione di tali principi, la Corte ha ritenuto correttamente affermata la penale responsabilità per il reato in questione di un soggetto il quale, allo scopo di ottenere il rinvio della trattazione di un procedimento penale a suo carico, aveva fatto trasmettere al giudice procedente, da altro complice, una comunicazione via fax, facendola apparire proveniente da uno studio legale, con la quale si informava che il suindicato soggetto avrebbe dovuto presentarsi nello stesso giorno, contrariamente al vero, davanti ad altra autorità giudiziaria in qualità di imputato).
Cass. civ. n. 4026/2000
Una volta esclusa, almeno allo stato degli atti, l'inquadrabilità del fatto nello schema dell'illecito penale, non può legittimamente paralizzarsi l'esecuzione di un provvedimento giurisdizionale civile, attraverso l'attivazione di uno strumento tipico del processo penale. Pertanto, il sequestro preventivo non può essere utilizzato per fini diversi da quelli previsti dalla norma, ovvero non può surrogare altri istituti propri del diritto civile: in particolare, non può tutelare i privati interessi del debitore esecutato i quali possono trovare rimedio nei mezzi civilistici che l'ordinamento appresta. (Nella specie la Corte ha annullato senza rinvio il provvedimento di sequestro preventivo, emesso dal Gip, di una rilevante somma di denaro assegnata al creditore nell'ambito di una procedura esecutiva civile a carico del debitore, il quale aveva denunciato il creditore per il reato di truffa in suo danno commesso attraverso l'induzione fraudolenta in errore delle «competenti autorità giudiziarie», che avevano concesso il decreto ingiuntivo in favore dello stesso creditore: i giudici di legittimità hanno affermato il principio dopo avere precisato che non integra gli estremi dell'illecito penale l'induzione in inganno il giudice con artifici e raggiri al fine di conseguire con una decisione favorevole un ingiusto profitto a danno della controparte, non essendo prevista come reato la cosiddetta «truffa processuale», atteso che il giudice, con la propria decisione, va a incidere sul patrimonio altrui non con un atto di disposizione, ma sulla base di un potere pubblicistico; d'altra parte, la frode processuale assume rilievo penale solo nei ristretti limiti tipizzati dall'art. 374 c.p.).
Cass. civ. n. 13645/1998
In tema di frode processuale, prevista dall'art. 374 c.p., l'immutazione dei luoghi non integra il reato solo quando sia talmente grossolana e così agevolmente percepibile a prima vista da non essere idonea a indurre in errore nessuno, non comportando il pericolo implicato dalla norma incriminatrice, pericolo che esiste invece ogni qual volta l'immutazione sia percepibile soltanto a un esame non superficiale e possa sfuggire a un occhio non particolarmente esperto. (Fattispecie riguardante un immobile sul quale era stata disposta perizia per l'accertamento di vizi redibitori, derivanti da difetti dell'impianto idrico causativi di umidità nei muri, immobile del quale l'imputato aveva provveduto a ritinteggiare le pareti, così da occultare dette tracce, rilevabili solo da un occhio esperto e a seguito di attento esame).
Cass. civ. n. 1789/1998
Nella fattispecie criminosa di cui all'art. 374 bis c.p., l'elemento oggettivo si riferisce all'attività di documentazione, risultante da certificati o da atti, di circostanze non rispondenti al vero e richiede che la suddetta attività documentativa sia realizzata con la finalità specifica della destinazione ad essere prodotta all'autorità giudiziaria, perché eventualmente ne possano derivare effetti favorevoli all'interessato. Trattandosi di reato di pericolo, esso si perfeziona, innanzitutto, per la sola formazione della falsa documentazione, qualora la destinazione dell'atto all'autorità giudiziaria risulti in modo specifico ed univoco dal contesto dell'atto medesimo in ragione del suo tenore oggettivo; in tal caso non occorre anche che la documentazione risulti effettivamente presentata all'autorità giudiziaria, né che lo scopo della utilizzazione giudiziaria sia quello esclusivo dell'atto, ben potendo il falso documento essere predisposto anche per finalità concorrenti. Qualora, invece, l'utilizzazione giudiziaria non emerga dall'atto in ragione del suo contenuto espresso, ma abbia costituito comunque la finalità che l'autore consapevolmente abbia inteso dare al documento, allo scopo di stabilire se ricorra la prevista destinazione occorre che questa venga ad essere in concreto attuata, mediante il comportamento concludente della produzione all'autorità giudiziaria, quale condotta consequenziale. (Fattispecie di annullamento con rinvio della decisione con cui il tribunale della libertà ha escluso la sussistenza del reato, in quanto una volta ammesso che il ricovero in clinica era stato pretestuosamente ideato, in base ad una insussistente situazione di urgenza, per sottrarsi ad un procedimento penale in corso, il tribunale avrebbe dovuto accertare se detta finalità era stata anche prevista e voluta dall'autore del falso e dai concorrenti nel reato, per cui la successiva produzione in giudizio della documentazione veniva a dare concreta rilevanza alla originaria, ancorché non esclusiva, destinazione giudiziale).
Cass. civ. n. 3084/1997
Ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 374 bis c.p. (false dichiarazioni o attestazioni in atti destinati alla autorità giudiziaria), è del tutto irrilevante che i documenti prodotti all'autorità giudiziaria siano costituiti da atti pubblici, certificati, scritture private o altro, dovendosi solo aver riguardo alla loro idoneità ad adempiere alla funzione probatoria da essi concretamente svolta. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto corretta la configurazione del reato de quo in un caso in cui era stata prodotta all'autorità giudiziaria una dichiarazione di disponibilità all'assunzione di un imputato come dipendente, da parte di un'impresa, recante la firma apocrifa del titolare di quest'ultima).
Cass. civ. n. 8699/1996
In caso di frode processuale l'esimente di cui all'art. 384 c.p. è invocabile dal soggetto che abbia commesso l'immutazione allo scopo di eludere le investigazioni e di evitare un procedimento penale, in virtù del principio non esplicito, ma immanente al sistema, nemo tenetur se detegere. Tale causa di non punibilità è applicabile anche quando lo stato di pericolo - per la libertà o per l'onore - sia stato cagionato volontariamente dall'agente.
Cass. civ. n. 3446/1995
La fattispecie di cui all'art. 374 bis c.p. (false dichiarazioni od attestazioni in atti destinati all'autorità giudiziaria) si riferisce a due specifiche attività documentative («dichiarare» e «attestare») e a due specie di documenti («certificati» ed «atti»). Con il certificato si dichiarano dati, fatti e situazioni, di cui si ha cognizione aliunde; con l'atto si attestano fatti compiuti da chi attesta o avvenuti in sua presenza ovvero dichiarazioni da lui ricevute. In entrambi i casi, l'attività è di natura documentativa. Ne consegue che nella parte in cui la consulenza tecnica di parte dichiari o attesti dati, qualità, condizioni essa ha natura certificativa o attestativa: pertanto, ove riporti in modo difforme dal vero detti dati, qualità e condizioni, ricade nella previsione della norma incriminatrice di cui all'art. 374 bis c.p. Per la parte invece nella quale la consulenza tecnica di parte svolge valutazioni e formula pareri o giudizi, detta consulenza non rientra nella previsione della norma incriminatrice dell'art. 374 bis c.p., proprio perché essa non può essere compresa nel novero dei «certificati» e degli «atti». (Nel caso di specie era stato contestato il delitto di cui all'art. 374 bis c.p. ad un medico legale, consulente tecnico di parte, per avere «redatto relazioni sanitarie nelle quali si asseriva falsamente che l'imputato era soggetto a patologia claustrofobica incompatibile con il regime carcerario». La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso del P.M. avverso il provvedimento del tribunale che, in sede di riesame di misura cautelare interdittiva, aveva escluso l'ipotizzabilità del delitto in questione in quanto al medico non era stato contestato di avere certificato dati clinici non veri o di avere attestato condizioni inesistenti, ma di avere fatto una valutazione di maggiore gravità delle condizioni morbose del soggetto esaminato e di avere tratto conseguentemente un giudizio di incompatibilità con il regime carcerario).
Cass. civ. n. 10386/1989
Il peculato per appropriazione di denaro o cosa mobile, appartenenti alla P.A., si realizza ogni qualvolta il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che ne ha il possesso per ragioni di ufficio, converta nelle proprie disponibilità — per un tempo minimo, purché apprezzabile — la cosa stessa anche se ciò avvenga con l'intenzione di restituirla e che poi effettivamente sia restituita. Qualora, invece, il pubblico funzionario prelevi il denaro o la cosa mobile e contestualmente li sostituisca con denaro dello stesso valore nominale o con cose aventi la medesima attitudine funzionale, viene a mancare l'elemento materiale del reato de quo, perché il predetto funzionario nulla converte nel proprio patrimonio e nessun interesse dello Stato-Amministrazione è correlativamente intaccato, salvo a realizzare con la predetta condotta, a seconda dello scopo illecito che si prefigga di raggiungere un diverso titolo di reato, ove ne ricorrano i presupposti. (Nella fattispecie un geometra dell'ufficio tecnico di un comune si era appropriato della testina rotante a carattere Livius di una macchina da scrivere elettrica, di cui si era valso per la redazione di uno scritto anonimo, sostituendola con un'altra testina a carattere Silvia, al fine di poter conservare l'anonimato, potendo attraverso la perizia dattilografica disposta dal giudice di merito, essere individuato quale autore dell'anonimo realizzandosi così l'ipotesi della frode processuale ex art. 374 c.p. e non già quella di peculato per appropriazione).
Cass. civ. n. 4467/1989
Il reato di frode processuale si configura non con una generica immutazione dei luoghi, ma solo con quella che abbia attitudine a generare l'inganno o il pericolo dell'inganno stesso.