Art. 574 ter – Codice penale – Costituzione di un’unione civile agli effetti della legge penale
Agli effetti della legge penale il termine matrimonio si intende riferito anche alla costituzione di un'unione civile tra persone dello stesso sesso.
Quando la legge penale considera la qualità di coniuge come elemento costitutivo o come circostanza aggravante di un reato essa si intende riferita anche alla parte di un'unione civile tra persone dello stesso sesso.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 7103/2025
In tema di sottrazione e trattenimento di minore all'estero, sussiste la giurisdizione italiana in caso di condotta di trattenimento commessa interamente all'estero, a seguito di uscita dal territorio nazionale precedentemente concordata con l'altro genitore, a condizione che la residenza abituale del minore fosse stata fissata in Italia, giacché è in tale luogo che si realizza l'evento tipico del reato, consistente nell'impedimento al genitore di continuare a soddisfare le esigenze fondamentali del figlio e di mantenere con questi la stabilità di rapporto.
Cass. civ. n. 28772/2020
Integrano modalità alternative di commissione del delitto di cui all'art. 574-bis cod. pen. le condotte di "abductio" e di trattenimento del minore al di fuori del territorio dello Stato, che determinino impedimento all'esercizio della responsabilità genitoriale. (In motivazione la Corte ha escluso che violi il principio di corrispondenza tra la condanna e l'accusa la sentenza che, a fronte della contestazione del reato in forma istantanea, incentrata sul momento della sottrazione del minore, tenga conto anche del successivo periodo di trattenimento dello stesso all'estero, nella specie valorizzato ai fini dell'intensità del dolo e della gravità della condotta).
Cass. civ. n. 29672/2020
In tema di sottrazione e trattenimento di minore all'estero, la pena accessoria della sospensione dall'esercizio della responsabilità genitoriale, a seguito della dichiarazione di incostituzionalità dell'art. 574-bis, comma terzo, cod. pen. da parte della Corte costituzionale con sent. n. 102 del 2020, non consegue automaticamente alla condanna, ma postula la valutazione del giudice, che deve tenere conto, ai fini sia della irrogazione che della durata, dell'evoluzione successiva delle relazioni tra il minore e il genitore autore del reato e dei provvedimenti eventualmente adottati in sede civile, in funzione dell'esigenza di ricerca della soluzione ottimale per il minore.
Cass. civ. n. 31927/2019
In tema di reati contro la famiglia, integra il delitto previsto dall'art. 574-bis cod. pen. la condotta del genitore che porti con sé all'estero il figlio minore senza il consenso del coniuge, impedendo a quest'ultimo l'esercizio delle prerogative genitoriali, anche qualora il trattenimento all'estero sia di breve periodo. (In motivazione, la Corte ha chiarito che il decorso di un tempo rilevante non rientra tra gli elementi oggettivi del reato, ma costituisce elemento caratterizzante la diversa fattispecie di cui all'art. 574 cod. pen.).
Cass. civ. n. 36828/2019
La competenza per territorio, per il reato di cui all'art. 574-bis cod. pen., si radica nel luogo di residenza abituale del minore al momento dell'indebito trasferimento o trattenimento all'estero, poiché in tale luogo si realizza l'offesa tipica, consistente nell'impedimento dell'esercizio delle prerogative genitoriali nonché nella preclusione per il figlio di mantenere la comunanza di vita con i genitori. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso che la competenza si radicasse nel luogo, diverso da quello di residenza della minore, in cui la stessa si incontrava con l'imputato, per essere di lì condotta in Albania).
Cass. civ. n. 8660/2019
In tema di sottrazione e trattenimento di minore all'estero, sussiste la giurisdizione italiana nel caso di condotta di trattenimento commessa interamente all'estero solo a condizione che la residenza abituale del minore, precedentemente concordata dai genitori, fosse in Italia, sicché questo è il luogo in cui si consuma l'offesa derivante dalla illecita condotta consistente nell'impedimento al genitore di continuare a soddisfare le esigenze fondamentali del figlio e di mantenere con questi la stabilità di rapporto. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto il difetto di giurisdizione relativamente ad un caso in cui la madre, dopo aver condiviso la decisione del marito di trasferirsi in via definitiva ed aver trascorso un anno di permanenza all'estero, aveva deciso di far rientro in Italia con i figli, vedendosi tuttavia negare per questi ultimi il consenso del marito).
Cass. civ. n. 28561/2018
Integra il reato di cui all'art. 574 cod. pen. la condotta di un genitore che, contro la volontà dell'altro, sottragga a quest'ultimo il figlio per un periodo di tempo significativo, impedendo l'altrui esercizio della potestà genitoriale e allontanando il minore dall'ambiente d'abituale dimora. (Fattispecie relativa alla sottrazione di minore da parte della madre che portava la figlia per un periodo di circa quindici giorni in una località ignota al padre, affidatario in via esclusiva, interrompendo ogni contatto tra quest'ultimo e la figlia).
Cass. civ. n. 44260/2013
È configurabile il tentativo nel delitto di sottrazione di incapaci a condizione che gli atti compiuti siano idonei a creare una situazione di pericolo attuale di lesione del bene protetto dalla norma incriminatrice. (Fattispecie in cui l'agente, presentatosi presso una scuola elementare, aveva chiesto con insistenza la consegna di un minore, asserendo falsamente di essere stato incaricato dai genitori impossibilitati a provvedervi e non era riuscito nel suo intento per l'opposizione della insegnante).
Cass. civ. n. 8076/2012
Il rifiuto di consegna di un minore da parte di uno dei genitori - o di colui che per conto di questi esercita la potestà (nella specie, la nonna) - all'altro, non integra il reato di sottrazione di persona incapace se il trattenimento del minore sia stato limitato a poche ore.
Cass. civ. n. 48744/2011
È integrata la fattispecie di sequestro di persona a scopo di estorsione, e non quella di cui all'art. 574 c.p., qualora, mediante una "abductio" o una ritenzione violenta o fraudolenta, "l'infans" o "l'amens" siano sottratti alla custodia o vigilanza del legale rappresentante e sottoposti ad uno stato di cattività, allo scopo di conseguire un ingiusto profitto come prezzo della liberazione. (Nella specie, la S.C. ha configurato il delitto di sequestro di persona a scopo di estorsione in danno di un bambino di cinque mesi, rilevando che l'art. 630 c.p. è diretto a preservare la libertà personale del soggetto la cui inviolabilità è stabilita dall'art. 13 Cost., mentre il delitto previsto dall'art. 574 c.p. risulta introdotto dall'ordinamento al solo fine di tutelare la potestà genitoriale, come è dimostrato dalla sua collocazione normativa).
Cass. civ. n. 37321/2008
La condotta di uno dei genitori integra il reato di cui all'art. 574 c.p. qualora, contro la volontà dell'altro, egli sottragga il figlio per un periodo di tempo rilevante, impedendo l'altrui esercizio della potestà genitoriale e allontanando il minore dall'ambiente d'abituale dimora.
Cass. civ. n. 21954/2008
Il delitto di sequestro di persona può concorrere con quello di sottrazione d'incapaci, a condizione, però, che, trattandosi di fatto commesso nei confronti di minore infraquattordicenne, possa in concreto affermarsi che si sia in presenza di una limitazione della libertà del minore rispetto alla quale quest'ultimo, avendo acquistato una sufficiente capacità di esprimersi, abbia verbalmente o in altro modo manifestato il proprio dissenso. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la Corte ha annullato con rinvio la sentenza del giudice di merito che aveva ritenuto, senza verificare la sussistenza della predetta condizione, la configurabilità del reato di sequestro di persona, in concorso con quello di sottrazione d'incapace, in un caso in cui il sequestrato sarebbe stato un bambino di soli 18 mesi d'età, sottratto dal padre alla madre da cui viveva separato ).
Cass. civ. n. 8577/2006
È configurabile il concorso formale tra il reato di sottrazione di minori, previsto dall'art. 574 c.p., e quello di elusione di provvedimenti del giudice concernenti l'affidamento di minori, attesa la differenza dei rispettivi elementi strutturali che esclude il rapporto di specialità, dal momento che la prima delle suindicate fattispecie, mirando a tutelare il legame fra minore e genitore, si incentra sulla cesura di tale legame che si realizza mediante la sottrazione, mentre l'altra ha il suo «accento» sulla elusione del provvedimento del giudice.
Cass. civ. n. 1275/2004
Non vi è concorso tra il delitto di mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice e quello di sottrazione di persone incapaci, puniti rispettivamente dagli artt. 388 e 574 c.p., quando l'agente disattende un ordine del giudice avente ad oggetto esclusivo la consegna di un minore a persona che su di lui eserciti la potestà di genitore, poiché il reato di sottrazione è assorbito in tal caso da quello di mancata esecuzione del provvedimento giudiziale.
Cass. civ. n. 20950/2003
L'art. 574 c.p. configura un reato contro la famiglia, plurioffensivo in quanto lede non soltanto il diritto di chi esercita la patria potestà, ma anche quello del figlio a vivere secondo le indicazioni e determinazioni del genitore stesso. Ed infatti il reato si commette anche disponendo del minore in contrasto con l'autorità di chi esercita la potestà di genitore su di lui e con i connessi poteri di custodia e di vigilanza, conducendolo o trattenendolo in luogo non autorizzato, senza il consenso, espresso o tacito, dei genitori. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto configurarsi il reato nella condotta dell'imputato che, del tutto sconosciuto al bambino ed ai suoi genitori, lo aveva prelevato dal luogo in cui questi ultimi lo avevano mandato insieme con il fratello conducendo con sè sulla propria autovettura, sia pure con lo scopo di offrirgli un gelato, e ritenendo che ciò sia avvenuto senza il consenso quantomeno presunto dei genitori).
Cass. civ. n. 19520/2003
Le norme di cui agli artt. 388 e 574 c.p., che prevedono rispettivamente il reato di mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice e quello di sottrazione di persona incapace non danno luogo ad un concorso di norme governato dal principio di specialità (art. 15 c.p.), tutelando le suddette fattispecie obiettività giuridiche diverse, che si realizzano congiuntamente quando con la stessa condotta vengono violate entrambe le norme.
Cass. civ. n. 28863/2002
In tema di sottrazione di minori, poiché il principale bene giuridico tutelato dall'art. 574 c.p. è la potestà genitoriale, in mancanza di uno specifico provvedimento giudiziario che affidi i figli in via esclusiva a uno dei genitori, è configurabile il delitto di cui all'art. 574 c.p. da parte di uno dei genitori nei confronti dell'altro, sia nel caso di sussistente matrimonio sia nell'ipotesi di famiglia di fatto.
Cass. civ. n. 11415/2002
Risponde del delitto di sottrazione di persona incapace (art. 574 c.p.) il genitore che, senza consenso dell'altro, porta via con sé il figlio minore, allontanandolo dal domicilio stabilito, ovvero lo trattiene presso di sé, quando tale condotta determina un impedimento per l'esercizio delle diverse manifestazioni della potestà dell'altro genitore, come le attività di assistenza e di cura, la vicinanza affettiva, la funzione educativa, identificandosi nel regolare svolgimento della funzione genitoriale il principale bene giuridico tutelato dalla norma.
Cass. civ. n. 38438/2001
Il delitto di sequestro di persona può concorrere con quello di sottrazione di persona incapace, atteso che le due fattispecie tutelano beni giuridici e diritti soggettivi distinti (la libertà di movimento, per quanto attiene al reato di cui all'art. 605 c.p., ed il diritto dell'affidatario dell'incapace di mantenere il predetto sotto la propria custodia, per quanto riguarda il delitto di cui all'art. 574 dello stesso codice) e solo occasionalmente coincidenti nella stessa condotta antigiuridica.
Cass. civ. n. 7836/1999
Affinché la condotta di uno dei due coniugi possa integrare l'ipotesi criminosa prevista dall'art. 574 c.p., è necessario che il comportamento dell'agente porti a una globale sottrazione del minore alla vigilanza dell'altro, così da impedirgli la funzione educativa e i poteri inerenti all'affidamento, rendendogli impossibile l'ufficio che gli è stato conferito dall'ordinamento nell'interesse del minore stesso e della società.
Cass. civ. n. 2620/1993
Le norme di cui agli artt. 388 e 574 c.p., che prevedono rispettivamente il reato di mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice e quello di sottrazione di persona incapace non danno luogo ad un concorso di norme governato dal principio di specialità (art. 15 c.p.). Ed infatti il primo reato è caratterizzato dalla elusione di un provvedimento del giudice, mentre il secondo è qualificato da un'incidenza su un rapporto di cui il minore è parte e che si collega alla patria potestà o ad altre situazioni particolari. Le diverse componenti delle fattispecie sono indicative di offese diverse, che si realizzano congiuntamente quando con la stessa condotta vengono violate entrambe le norme.
Cass. civ. n. 9538/1992
Integra gli estremi del delitto di cui all'art. 574 c.p. (sottrazione di persone incapaci), e non quelli di cui all'art. 605 stesso codice (sequestro di persona), il fatto di chi sottrae un minore degli anni quattordici al genitore — nella specie di un neonato alla madre — mediante rapimento. Infatti, il concetto di libertà personale, di cui all'art. 605 citato, deve essere interpretato come libertà di locomozione, libertà fisica, di movimento in uno spazio fisico, non come diritto di vivere in un certo ambiente, di realizzare la propria personalità nell'habitat naturale: tale diritto trova tutela nell'art. 574 c.p., che punisce un reato appartenente alla categoria dei delitti contro la famiglia, da considerarsi plurioffensivo, in quanto lede non soltanto il diritto di chi esercita la potestà (che è potere-dovere) del genitore, ma altresì quello del figlio a «vivere nell'habitat naturale» secondo le indicazioni e determinazioni del genitore stesso.
Cass. civ. n. 4515/1990
L'attribuzione della potestà sui figli minori congiuntamente ad entrambi i genitori, che la esercitano di comune accordo, non esclude la configurabilità del reato di cui all'art. 574 c.p. a carico di colui, dei due genitori, che sottragga il minore all'altro, cui sia stato legalmente affidato.