Art. 583 ter – Codice penale – Pena accessoria

La condanna contro l'esercente una professione sanitaria per taluno dei delitti previsti dall'articolo 583 bis importa la pena accessoria dell'interdizione dalla professione da tre a dieci anni. Della sentenza di condanna è data comunicazione all'Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri.

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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