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Art. 600 octies — Impiego di minori nell’accattonaggio. Organizzazione dell’accattonaggio

Art. 600 octies — Impiego di minori nell’accattonaggio. Organizzazione dell’accattonaggio

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque si avvale per mendicare di un persona minore degli anni quattordici, comunque, non imputabile, ovvero permette che tale persona, ove sottoposta alla sua autorità o affidata alla sua custodia o vigilanza, mendichi, o che altri se ne avvalga per mendicare, è punito con la reclusione fino a tre anni.

Chiunque organizzi l’altrui accattonaggio, se ne avvalga o comunque lo favorisca a fini di profitto è punito con la reclusione da uno a tre anni.

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. pen. n. 13526/2010

In tema di impiego di minori nell’accattonaggio, sussiste continuità normativa tra la fattispecie contravvenzionale prevista dall’abrogato art. 671 c.p. e la nuova ipotesi delittuosa di cui all’art. 600-octies c.p., contestualmente introdotto dalla legge 15 luglio 2009 n. 94, non essendosi verificata alcuna “abolitio criminis”in quanto l’uno e l’altro precetto puniscono la medesima condotta.

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