Art. 600 quater – Codice penale – Detenzione o accesso a materiale pornografico
Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste nell'articolo 600ter, consapevolmente si procura o detiene materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto è punito con la reclusione fino a tre anni o con la multa non inferiore a euro 1.549.
La pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale detenuto sia di ingente quantità.
Fuori dei casi di cui al primo comma, chiunque, mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione, accede intenzionalmente e senza giustificato motivo a materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa non inferiore a euro 1.000.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.
Massime correlate
Cass. civ. n. 22579/2025
Integra il reato di porngrafia virtuale, di cui all'art. 600-quater.1 cod. pen., la rappresentazione fumettistica di attività sessuali coinvolgenti bambini nel caso in cui sia di qualità tale da far apparire come accadute o realizzabili nella realtà, e quindi vere o verosimili, le situazioni non reali illustrate.
Cass. civ. n. 34588/2024
In tema di pornografia minorile, è ammissibile il ricorso per cassazione con cui si deduca la mancata applicazione dell'attenuante della minore gravità del fatto, riconosciuta per effetto della declaratoria di incostituzionalità, ad opera della sentenza della Corte costituzionale n. 91 del 2024, sopravvenuta alla decisione in grado di appello, dell'art. 600-ter, comma primo, n. 1, cod. pen., nella parte in cui non prevede che, nei casi di minore gravità, la pena sia diminuita in misura non eccedente i due terzi, a condizione che non emergano elementi di particolare allarme sociale tali da escludere, "ictu oculi", la configurabilità stessa della diminuente speciale.
Cass. civ. n. 32149/2024
Il delitto di riduzione in servitù, attuato mediante violenza e minaccia costringendo la vittima a prestazioni sessuali, non può concorrere, per il principio di specialità, con quello di violenza sessuale configurato in relazione alle medesime condotte, in quanto contiene tutti gli elementi costitutivi di quest'ultimo, nonché, in funzione specializzante, l'ulteriore requisito della riduzione in stato di soggezione continuativa.
Cass. civ. n. 30655/2024
Il delitto di pornografia minorile di cui all'art. 600-ter, comma primo, cod. pen., essendo posto a tutela della libertà sessuale e della dignità del minore, suscettibile di compromissione già per effetto della sola produzione del materiale pedopornografico, è configurabile a prescindere dalla percezione che il minore abbia di tale illecita produzione. (Fattispecie relativa alla ripresa, con una telecamera nascosta, delle parti intime di minori, coperte da biancheria intima, ma comunque visibili).
Cass. civ. n. 14843/2024
Il reato di riduzione in stato di servitù (art. 600, comma primo, seconda ipotesi, cod. pen.) concorre con il reato di tratta di persona libera (art. 601, comma primo, seconda ipotesi, cod. pen.), poiché, difettando l'unicità naturalistica del fatto, non sussiste un rapporto di specialità ai sensi dell'art. 15 cod. pen. tra le due fattispecie, né le stesse contengono clausole di riserva che consentano l'applicazione delle figure dell'assorbimento, della consunzione o del "post-factum" non punibile. (Fattispecie relativa a vittime che, convinte a lasciare il loro Paese con la prospettiva di trovare un lavoro lecito all'estero, giunte in Italia erano state poste in stato di servitù e indotte a prostituirsi).
Cass. civ. n. 10690/2024
Non viola il principio di correlazione tra accusa e sentenza la ritenuta configurabilità dell'aggravante dell'ingente quantità del materiale pedopornografico detenuto, di cui all'art. 600-quater, comma secondo, cod. pen., a fronte di un'imputazione in cui, senza richiamare espressamente tale previsione, si contesti la detenzione di tal genere di materiale con riferimento a centinaia di immagini e di video", posto che la concreta formulazione dell'addebito, incentrando il disvalore della condotta anche sull'ingente dato quantitativo, consente all'imputato un adeguato esercizio dei diritti di difesa.
Cass. civ. n. 5700/2024
In tema di pornografia minorile, non impedisce la configurabilità del delitto di cui all'art. 600-quater, comma primo, cod. pen., il mancato rinvenimento e sequestro del materiale realizzato utilizzando minori di anni diciotto, nel caso in cui l'esistenza di tale materiale e la sua natura sia desumibile "aliunde", in termini di certezza processuale, all'esito di un procedimento logico dotato di elevato grado di credibilità razionale. (Fattispecie in cui il carattere pedopornografico di una fotografia non acquisita agli atti processuali è stato desunto dal contenuto dei messaggi telefonici intercorsi tra l'imputato e la persona offesa).
Cass. civ. n. 50298/2023
In tema di pornografia minorile, la nozione di "attività sessuali" di cui all'art. 600-ter, comma settimo, cod. pen. va intesa in senso più ampio di quello riconosciuto alla diversa nozione di "atto sessuale", rilevante ai sensi dell'art. 609-bis cod. pen., posto che il legislatore, onde tutelare l'integrità psicofisica del minore rispetto a coinvolgimenti sessuali di ogni tipo, ha voluto preservarlo da ogni strumentalizzazione valevole a coinvolgerlo sul piano sessuale, non solo mediante la sua correlazione ad espliciti e concreti atti sessuali, ma anche attraverso la sua riconduzione ad attività sessuali meramente simulate.
Cass. civ. n. 41572/2023
Integra il delitto di produzione di materiale pedopornografico, di cui all'art. 600-ter, comma primo, n. 1), cod. pen., anche la realizzazione di una sola immagine di tal genere, non essendo previsto dalla norma il superamento di una soglia quantitativa minima.
Cass. civ. n. 36572/2023
Integra la detenzione penalmente rilevante ai sensi dell'art. 600-quater, comma primo, cod. pen. la disponibilità di "file" di contenuto pedopornografico archiviati sul "cloud storage" di una "chat" di gruppo nello spazio "Telegram", accessibili, per il tramite delle proprie credenziali, da parte di ogni componente del gruppo che abbia consapevolmente preso parte ad esso.
Cass. civ. n. 29817/2023
In tema di pornografia minorile, lo scopo sessuale, che rende materiale pedopornografico la rappresentazione degli organi sessuali di un minore di anni diciotto non coinvolto in attività sessuali esplicite, simulate o reali, implica l'accertamento della finalità della sua produzione, che, laddove non immediatamente evincibile, può essere desunta da ogni elemento utile, compresa l'intenzione dell'agente, posto che il reato sussiste quando tale rappresentazione, non altrimenti giustificabile, sia qualificabile come diretta a soddisfare il piacere sessuale o a suscitarne lo stimolo.
Cass. civ. n. 1257/2023
È affetto da abnormità funzionale, determinando un'indebita stasi del procedimento, il provvedimento con cui il tribunale monocratico dichiara la nullità del decreto di citazione a giudizio e dispone la restituzione degli atti al pubblico ministero in ragione della mancata indicazione delle generalità delle persone offese, in quanto tale omissione non rientra tra le cause di nullità previste dall'art. 552, comma 2, cod. proc. pen., né può concretamente esigersi la puntuale identificazione di tutte le parti lese allorquando non vi è reale possibilità di risalire alle generalità e alla collocazione geografica delle stesse. (Fattispecie relativa al delitto di detenzione di materiale pedopornografico).
Cass. civ. n. 4212/2023
Con riferimento al reato di cui all'art. 600-quater cod. pen., rientra nel concetto di detenzione di materiale pedopornografico anche la disponibilità di file fruibili, senza limiti di tempo e di luogo, mediante accesso ad un archivio virtuale integralmente consultabile con credenziali di autenticazione esclusive o comunque note a chi le utilizzi.
Cass. civ. n. 24220/2023
In tema di produzione di materiale pedopornografico di cui all'art. 600-ter, comma primo, n. 1, cod. pen., deve escludersi che, a seguito della sentenza delle Sezioni Unite n. 51815 del 2018, secondo cui non è richiesta la sussistenza del pericolo concreto di diffusione di tale materiale ai fini della configurabilità del reato, risulti violato l'art. 7 CEDU che, nell'interpretazione offertane dalla giurisprudenza della Corte EDU, sancisce il divieto di "overruling" interpretativo "in malam partem", essendo l'indicato risultato ermeneutico ragionevolmente prevedibile al momento della commissione del fatto, in ragione del rapido evolversi della tecnologia funzionale alla trasmissione dei dati sul "web".
Cass. civ. n. 9404/2022
Il delitto di riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù è reato a fattispecie plurima, integrato alternativamente dalla condotta di chi esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del proprietario, che, implicando la "reificazione" della vittima, ne comporta "ex se" lo sfruttamento, ovvero dalla condotta di riduzione o mantenimento di una persona in stato di soggezione continuativa, in relazione alla quale è, invece, richiesta la prova dell'ulteriore elemento costituito dalla imposizione di prestazioni integranti lo sfruttamento della vittima.
Cass. civ. n. 17095/2022
In tema di delitti contro la persona, il reato di riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù si distingue da quello di intermediazione illecita o sfruttamento del lavoro, in quanto lo sfruttamento connesso alla violazione di norme poste a tutela del lavoratore, che può astrattamente caratterizzare entrambe le fattispecie, è accompagnato, nel primo caso, dalla significativa compromissione della capacità di autodeterminarsi del soggetto passivo, a causa della verificata assenza di alternative esistenziali validamente percorribili.
Cass. civ. n. 26429/2022
Le fattispecie di riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù hanno tra loro in comune, oltre al sistematico maltrattamento del soggetto passivo, una condizione di integrale asservimento e di esclusiva utilizzazione della vittima a fini di sfruttamento economico, sicché, ove le condotte siano poste in essere in danno di persona convivente, il reato di cui all'art. 600 cod. pen. assorbe, in virtù del principio di consunzione, quello di maltrattamenti contro familiari o conviventi.
Cass. civ. n. 26969/2022
In tema di pornografia minorile, la nozione di commercio di materiale pedopornografico postula: a) lo svolgimento dell'attività in maniera organizzata, ancorché non abituale; b) l'esistenza di una struttura funzionale all'offerta e alla distribuzione di tale materiale a un numero mutevole e non predeterminato di fruitori; c) la ricorrenza di una finalità lucrativa, di natura non necessariamente patrimoniale, che può consistere anche nell'acquisizione della disponibilità di ulteriore materiale pedopornografico, procurato dai cessionari.
Cass. civ. n. 48377/2022
In tema di pornografia minorile, integra il reato di divulgazione di materiale pedopornografico, di cui all'art. 600-ter, comma terzo, cod. pen., e non quello di cessione dello stesso con il mezzo telematico, di cui all'art. 600-ter, comma quarto, cod. pen., la condotta di chi propaghi tale materiale su una "chat" alla quale partecipi un apprezzabile numero di persone, che abbiano, a loro volta, la possibilità di effettuare ulteriori smistamenti.
Cass. civ. n. 37136/2022
Il delitto di riduzione in servitù, attuato mediante violenza e minaccia costringendo la vittima a prestazioni sessuali, non può concorrere, per il principio di specialità, con quello di violenza sessuale configurato in relazione alle medesime condotte, in quanto contiene tutti gli elementi costitutivi di quest'ultimo, nonché, in funzione specializzante, l'ulteriore requisito della riduzione in stato di soggezione continuativa.
Cass. civ. n. 407/2021
In tema di sfruttamento della prostituzione, l'ipotesi aggravata dall'uso della violenza o della minaccia differisce dalla fattispecie di riduzione in schiavitù in quanto, nel primo caso, il soggetto sfruttato sceglie comunque volontariamente di esercitare il meretricio, mentre, nel secondo caso, l'uso della violenza o minaccia determina uno stato di soggezione, intesa come significativa compromissione della capacità di autodeterminazione della vittima.
Cass. civ. n. 5733/2021
Integra il delitto di riduzione in schiavitù e non quello di estorsione la condotta dell'agente che, con continue minacce e percosse, costringa la vittima, allontanata dai figli minori, privata di qualsiasi contatto con la famiglia di origine e sottoposta a uno stringente e articolato controllo, a consegnare il denaro ricavato dall'accattonaggio, cui è obbligata con modalità e tempi non negoziabili, in quanto ciò che rileva non è la sola destinazione del denaro elemosinato, ma la condizione di soggezione continuativa all'agente.
Cass. civ. n. 7140/2021
In tema di impiego di minori nell'accattonaggio, non è necessario, ai fini della configurabilità del reato, che i minori siano sottoposti a sofferenze o mortificazioni, né assume rilevanza scriminante la connotazione culturale della pratica di chiedere l'elemosina, poichè in contrasto con i beni fondamentali riconosciuti dall'ordinamento costituzionale, quali il rispetto dei diritti umani e la tutela dei minori.
Cass. civ. n. 24644/2021
Ai fini della configurabilità del reato di detenzione di materiale pedopornografico non assume rilevanza il fatto che le immagini acquisite non siano immediatamente fruibili dall'agente perché cancellate o volontariamente accantonate in parti non più facilmente accessibili della memoria elettronica degli strumenti informatici.
Cass. civ. n. 36198/2021
Il reato di detenzione di materiale pedopornografico è configurabile anche nel caso in cui detto materiale sia stato realizzato dallo stesso minore.
Cass. civ. n. 4616/2021
In tema di reato di pornografia minorile di cui all'art.600-ter, comma primo, cod. pen., è lecita unicamente la produzione di materiale pornografico realizzato senza la "utilizzazione" del minore e con il consenso espresso di colui che abbia raggiunto l'età per manifestarla.
Cass. civ. n. 15662/2020
In tema di riduzione in schiavitù, ai fini della configurabilità del requisito dello stato di soggezione della persona offesa, rilevante per l'integrazione del reato, non è necessaria la totale privazione della libertà personale della medesima, ma soltanto una significativa compromissione della sua capacità di autodeterminazione. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto la sussistenza del reato - rilevando come fosse irrilevante un minimo margine di autodeterminazione residuato alle vittime, cui era comunque impossibile sottrarsi al condizionamento degli imputati - in relazione alla condizione di ragazze nigeriane, anche minori d'età, totalmente private dei guadagni derivanti dall'attività di prostituzione esercitata e dei documenti necessari alla permanenza nel territorio italiano, tenute in stato di totale carenza di mezzi di sussistenza, limitate nella libertà di movimento ed intimidite da violenze e minacce).
Cass. civ. n. 27598/2020
In tema di prostituzione minorile, le condotte di induzione, favoreggiamento o sfruttamento possono concorrere tra loro, in quanto l'art. 600-bis, comma primo, cod. pen., anche dopo le modifiche introdotte dalla legge 1 ottobre 2012, n. 172, è norma a più fattispecie, tra loro distinte e costituite da elementi materiali differenti in rapporto alla condotta ed all'evento.
Cass. civ. n. 3259/2020
In tema di prostituzione minorile, il consapevole compimento, da parte dell'agente, di atti di concreta offerta del minore di anni diciotto a potenziali clienti dietro corrispettivo integra già la consumazione del reato di cui all'art. 600-bis, primo comma, n. 2), cod. pen., quanto meno sotto il profilo del favoreggiamento, per il quale rileva ogni forma di interposizione agevolativa idonea a procurare più facili condizioni di esercizio del meretricio con la consapevolezza di facilitare l'attività prostitutiva del minore, a prescindere dal movente o dal fine della condotta.
Cass. civ. n. 32166/2020
In tema di detenzione di materiale pedopornografico, è configurabile l'aggravante dell'uso di mezzi atti ad impedire l'identificazione dei dati di accesso alle reti telematiche, di cui all'art. 602-ter, nono comma, cod. pen., nel caso in cui l'agente ponga in essere una qualunque azione volta ad impedire la sua identificazione, eludendo le normali modalità di riconoscimento, a partire da quelle relative all'accesso fisico al computer fino a quelle di inserimento nella rete stessa.
Cass. civ. n. 2252/2020
Il reato di detenzione di materiale pornografico di cui all'art. 600-quater cod. pen. e quello di pornografia minorile ex art. 600-ter cod. pen., che incrimina la produzione di detto materiale, non integrano due distinti illeciti ma due diverse modalità di realizzazione del medesimo reato, con la conseguenza che non possono concorrere tra loro se riguardano il medesimo materiale, mentre può sussistere il concorso se il materiale oggetto della produzione e quello oggetto della detenzione siano diversi.
Cass. civ. n. 37315/2019
Commette il delitto di cui all'art. 600 cod. pen. non solo colui che procede alla vendita di un essere umano ma anche chi lo acquista, trattandosi di un comportamento che, a prescindere dall'eventuale consenso della persona offesa, comporta la degradazione della persona a mera "res", su cui vengono esercitati poteri corrispondenti al diritto di proprietà. (Fattispecie relativa all'introduzione in Italia di donne dall'est Europa poi acquistate come spose e costrette a prestazioni lavorative).
Cass. civ. n. 36372/2019
In tema di violenza sessuale, la reazione violenta posta in essere dalla persona offesa per impedire il protrarsi della condotta dell'autore del reato ed il conseguente danno riportato da quest'ultimo non rilevano quanto alla circostanza attenuante del fatto di minore gravità, dovendo aversi riguardo, ai fini della graduazione della gravità del reato, esclusivamente alla violenza subita dalla vittima.(Fattispecie in cui persona offesa aveva provocato al suo aggressore, con un coltello, una lesione guaribile in trenta giorni).
Cass. civ. n. 40383/2019
Il reato di prostituzione minorile, che punisce le condotte di induzione, favoreggiamento o sfruttamento della prostituzione del minore degli anni diciotto, concorre con quello di atti sessuali con minorenne, compiuti nell'ambito delle attività di prostituzione di quest'ultimo, sia per la differente oggettività giuridica che per la diversità degli elementi costitutivi. (In motivazione, la Corte ha osservato che l'elemento aggiuntivo e dominante del mercimonio del corpo rende la fattispecie di cui all'art. 600-bis, comma primo, cod. pen. ontologicamente diversa da quella di cui all'art. 609-quater cod. pen.).
Cass. civ. n. 35680/2019
In tema di valutazione delle prove, la ritrattazione, da parte di un collaboratore di giustizia, di dichiarazioni accusatorie in precedenza rese non costituisce elemento in grado di escluderne l'attendibilità, potendo il giudice legittimamente riconoscere valore probatorio alle stesse, a condizione che eserciti su di esse un controllo più incisivo, esteso ai motivi della variazione del dichiarato, potendo anche ritenere che la ritrattazione si traduca in un ulteriore elemento di conferma delle originarie accuse. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato con rinvio la decisione di condanna fondata su dichiarazioni accusatorie di un collaboratore di giustizia, successivamente ritrattate mediante l'invio di una lettera al difensore dell'imputato, il quale la depositava in copia chiedendo l'escussione del collaborante, richiesta immotivatamente disattesa dal giudice del merito che si limitava a sottolineare che la ritrattazione prodotta in copia era priva di valenza probatoria).
Cass. civ. n. 1509/2019
In tema di reati sessuali, ai fini della configurabilità del delitto di cui all'art. 600-ter, comma primo, cod. pen., non assume valore esimente la circostanza che la vittima alla quale viene chiesta la realizzazione e l'invio di materiale pedopornografico sia "avvezza" alla divulgazione di proprie immagini erotiche, in quanto anche in tali ipotesi è riscontrabile la condotta di "utilizzazione", da intendersi quale degradazione del minore ad oggetto di manipolazioni. (In motivazione la Corte ha precisato che la familiarità alla divulgazione di proprie immagini erotiche è invece sintomo di una particolare fragilità della minore).
Cass. civ. n. 15829/2018
L'instaurazione di un rapporto di convivenza "more uxorio" con una donna non discrimina, alla stregua di quanto avviene nei rapporti coniugali, l'attività di favoreggiamento e di sfruttamento della prostituzione della stessa, a nulla rilevando, data la "ratio" della norma incriminatrice, che i proventi della prostituzione siano impiegati allo scopo dichiarato di mandare avanti il "menage" familiare. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto immune da vizi la sentenza di merito che ha escluso la sussistenza di una mera convivenza non punibile con riferimento alla condotta di favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione di una minore di anni sedici, per la presenza costante e vigile dell'imputato in casa, su cui all'evenienza poteva contare la minore, e per la messa a disposizione dell'abitazione e dell'utenza cellulare utilizzata da questa per contattare i clienti).
Cass. civ. n. 40446/2018
Il reato di prostituzione minorile di cui all'art. 600-bis, comma secondo, cod. pen., che punisce i rapporti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni in cambio di corrispettivo in denaro o di altra utilità, anche solo promessi, presenta come elemento costitutivo il consenso del minore.
Cass. civ. n. 54024/2018
La confisca obbligatoria prevista dall'art. 600-septies cod. pen. è applicabile soltanto ai delitti finalizzati alla tutela di minori vittime di abusi, e non anche al reato di cui all'art. 603-bis cod. pen..
Cass. pen. n. 10167 del 6 marzo 2018
Ai fini dell'integrazione delle condotte di cui all'art. 600 ter c.p. non è necessario il pericolo né astratto né concreto della diffusione del materiale pedopornografico. Anche la produzione ad uso personale è reato, perché la stessa relazione, sia pure senza contatto fisico, tra adulto e minore di anni 18, contemplata nell'articolo de qua, è considerata come degradante e gravemente offensiva della dignità del minore in funzione del suo sviluppo sano e armonioso.
Cass. civ. n. 47086/2018
Competente a conoscere del reato di pornografia minorile commesso per via telematica è l'ufficio giudiziario nella cui circoscrizione si trova il dispositivo informatico mediante il quale è stato impartito il comando di immissione in rete del materiale pedopornografico.
Cass. civ. n. 40437/2018
È configurabile il dolo generico del reato di divulgazione e diffusione di materiale pedopornografico, e non semplicemente della condotta di procacciamento e detenzione, nel fatto del navigatore in "internet" che non si limiti alla ricerca e raccolta di immagini e filmati di pornografia minorile, tramite programmi di "file-sharing" (nella specie "Gigatribe") o di condivisione automatica, ma operi anche una selezione del materiale scaricato, inserendo i prodotti multimediali in apposite cartelle di condivisione distinte per oggetto.