Avvocato.it

Art. 600 quinquies — Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile

Art. 600 quinquies — Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile

Chiunque organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da quindicimilaquattrocentonovantatre euro a centocinquantaquattromilanovecentotrentasette euro.

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

[adrotate group=”10″]

Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
[adrotate group=”12″]

Massime correlate

Cass. pen. n. 42053/2011

Il reato previsto dall’art. 600 – quinquies, c.p. (iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile) ha natura di reato comune eventualmente abituale, in quanto, da un lato, non è necessario che l’autore sia un operatore turistico o svolga l’attività in maniera continuativa e, dall’altro, è sufficiente, ai fini della sua configurabilità, anche l’organizzazione di una sola trasferta.

[adrotate group=”12″]

[adrotate group=”11″]

Se la soluzione non è qui, contattaci

Non esitare, siamo a tua disposizione

Email

Esponi il tuo caso allegando, se del caso, anche dei documenti

Telefono

Una rapida connessione con gli avvocati del nostro team

Chat

On line ora! Al passo con i tempi per soddisfare le tue esigenze