Art. 612 bis – Codice penale – Atti persecutori
Salvo che il fatto costituisca più grave reato , è punito con la reclusione da un anno a sei anni e sei mesi chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita.
La pena è aumentata se il fatto è commesso dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa ovvero se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici.
La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso a danno di un minore, di una donna in stato di gravidanza o di una persona con disabilità di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero con armi o da persona travisata.
Il delitto è punito a querela della persona offesa. Il termine per la proposizione della querela è di sei mesi. La remissione della querela può essere soltanto processuale. La querela è comunque irrevocabile se il fatto è stato commesso mediante minacce reiterate nei modi di cui all'articolo 612, secondo comma. Si procede tuttavia d'ufficio se il fatto è commesso nei confronti di un minore o di una persona con disabilità di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 25516/2024
Integra il delitto di diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti la condotta di chi, avendo ricevuto o comunque acquisito materiale visivo pubblicato su un sito "web" di incontri con accesso limitato ai soli iscritti, lo trasmette a terzi senza il consenso della persona ritratta, in quanto tale facoltà, in virtù del consenso espresso da quest'ultima al momento dell'apertura dell'"account", è circoscritta ai soli appartenenti alla comunità virtuale a cui il materiale era stato originariamente inviato e unicamente all'interno di essa.
Cass. civ. n. 19201/2024
Ai fini della configurabilità del delitto di diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti di cui al primo comma dell'art. 612-ter cod. pen. è sufficiente il dolo generico e, dunque, la consapevolezza e volontà di consegnare, cedere, pubblicare o diffondere immagini o video, realizzati con il consenso della vittima, ma destinati a rimanere privati; diversamente, ai fini della sussistenza del delitto di cui al secondo comma della norma citata, è necessario che il soggetto che ha ricevuto le immagini o i video da terzi, ponga in essere la medesima condotta con il dolo specifico di arrecare nocumento al soggetto rappresentato.
Cass. civ. n. 14417/2024
L'attenuante della provocazione è incompatibile con il delitto di atti persecutori, il quale è un reato abituale che si compone di una pluralità di condotte produttive di un unico evento, in quanto l'accertamento della sussistenza della diminuente della provocazione imporrebbe una valutazione parcellizzata dei singoli atti nei quali si è realizzata la condotta, non compatibile con la natura unitaria del reato abituale.
Cass. civ. n. 13151/2024
Nel giudizio di opposizione agli atti esecutivi la domanda riconvenzionale è ammissibile se il provvedimento del giudice dell'esecuzione incide contestualmente, oltre all'interesse dell'opponente, anche quello dell'opposto e a condizione che essa sia spiegata, a pena di decadenza, nel termine perentorio di cui all'art. 617 c.p.c., decorrente dal compimento o dalla conoscenza dell'atto esecutivo opposto, perché, in mancanza, si determina la sanatoria dell'atto stesso. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che, in un giudizio di opposizione agli atti esecutivi, aveva dichiarato ammissibile la domanda riconvenzionale dell'opposto sebbene tardivamente introdotta soltanto nella fase di merito del giudizio di opposizione agli atti esecutivi e, dunque, quando era ormai ampiamente decorso il termine di venti giorni decorrente dalla conoscenza dell'ordinanza conclusiva del procedimento ex art. 612 c.p.c.).
Cass. civ. n. 1619/2024
In tema di esecuzione forzata, il comando contenuto nel titolo esecutivo giudiziale può essere integrato con gli atti del processo o anche ad esso estrinseci, purché presupposti nei primi o richiamati in modo idoneo, a condizione che l'integrazione abbia ad oggetto il risultato di un'attività di giudizio su questioni comunque esaminate e risolte, seppur non adeguatamente estrinsecate al momento della formazione del documento, e che il titolo non sia intrinsecamente contraddittorio, potendo essere completato in maniera sufficientemente univoca, senza richiedere attività cognitive suppletive da espletarsi ex novo. (Nella fattispecie, relativa a un'opposizione ex art. 617 c.p.c. promossa avverso un'ordinanza ex art. 612 c.p.c. per obblighi di fare conseguenti all'accertata violazione di distanze legali tra costruzioni, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza impugnata, che aveva operato un'inammissibile ricostruzione tecnico-urbanistica ex post e alternativa a quella del titolo esecutivo azionato).
Cass. civ. n. 1231/2024
L'ammissione al patrocinio a spese dello Stato di persona offesa dal delitto di violenza sessuale, costituitasi parte civile, non è ostativa alla provvisoria esecutività del capo della sentenza penale di condanna con cui alla stessa è riconosciuta la provvisionale, posto che tale ammissione, automatica "ex lege", a prescindere da limiti reddituali, non si traduce nell'accertamento di uno stato di insolvibilità della destinataria, tale da rendere impossibile o altamente difficoltoso il recupero della somma corrispostale a detto titolo nel caso di annullamento della sentenza.
Cass. civ. n. 639/2024
In tema di atti persecutori, l'ammonimento del questore, previsto all'art. 8, comma 2, d.l. 23 febbraio 2009 n. 11, conv. in legge 23 aprile 2009 n. 38, non costituisce condizione di procedibilità del reato, ma è atto amministrativo integrante uno stato del destinatario che rende il reato procedibile d'ufficio, sicché, a seguito della modifica apportata dall'art. 1, comma 3, legge 24 novembre 2023, n. 168, al comma 4 del citato art. 8, che ha esteso la procedibilità di ufficio al reato commesso da soggetto già ammonito nei confronti di una persona diversa dalla vittima originaria, deve escludersi la violazione del divieto di retroattività della legge penale che non opera in relazione all'efficacia di un provvedimento amministrativo reso prima della commissione del fatto di reato.
Cass. civ. n. 438/2024
L'eliminazione delle vedute abusive, che consentono di affacciarsi e guardare nel fondo altrui, non necessariamente deve essere disposta dal giudice tramite la demolizione di quelle porzioni immobiliari costituenti il "corpus" della violazione denunciata, ben potendo la violazione medesima essere eliminata per altra via, mediante idonei accorgimenti, i quali, pur contemperando i contrastanti interessi delle parti, rispondano ugualmente al precetto legislativo da applicare al caso oggetto di cognizione. Spetta, poi, al giudice dell'esecuzione la determinazione delle concrete modalità dell'opera o la scelta tra diverse articolazioni concrete di opere aventi comuni finalità e connotazioni.
Cass. civ. n. 49288/2023
Il delitto di atti persecutori concorre con quello di diffamazione anche quando nelle modalità della condotta diffamatoria si esprimono le molestie reiterate costitutive del reato previsto dall'art. 612-bis cod. pen.
Cass. civ. n. 47533/2023
In tema di atti persecutori, che è delitto a eventi alternativi eventualmente concorrenti tra loro, non viola il principio di correlazione tra l'imputazione contestata e la sentenza, la decisione che individui la verificazione di un evento, ulteriore e distinto nell'ambito della norma incriminatrice, idoneo a configurare il medesimo fatto di reato purché ciò non incida sul giudizio di disvalore complessivo della condotta. (Fattispecie in cui la contestazione riguardava l'evento dello stato di ansia e di paura, mentre la sentenza anche quello della percezione da parte della vittima di un fondato timore per l'incolumità propria e del compagno).
Cass. civ. n. 46821/2023
Non è abnorme il provvedimento con cui il giudice per le indagini preliminari rigetti la richiesta, ex art. 392, comma 1-bis, cod. proc. pen., di esame, con le forme dell'incidente probatorio, di una persona offesa maggiorenne, escludendone la condizione di particolare vulnerabilità per l'età, l'inserimento sociale e la reazione opposta alla condotta delittuosa mercé la proposizione di querela, in quanto trattasi di provvedimento che non determina la stasi del procedimento, né si pone fuori dal sistema processuale, che rimette al potere discrezionale del giudice la valutazione sulla fondatezza dell'istanza. (Fattispecie in tema di atti persecutori).
Cass. civ. n. 43384/2023
In tema di atti persecutori, le condotte moleste possono essere dirette verso soggetti che siano legati alla vittima da un rapporto qualificato di vicinanza, da intendersi non in senso formale, ma come idoneità della relazione interpersonale, secondo l'"id quod plerumque accidit", a giustificare il verificarsi dell'evento di danno anche nei riguardi della persona offesa.
Cass. civ. n. 36154/2023
Il provvedimento di ammonimento emesso dal questore nei confronti di persona segnalata per atti persecutori, ai sensi dell'art. 8 d.l. n. 11 del 2009, conv. con modif. dalla l. n. 38 del 2009, è uno strumento alternativo alla tutela giudiziaria ed è volto ad esercitare, in tempi celeri e sulla base della sussistenza di meri elementi indiziari, un'efficacia dissuasiva sull'autore della condotta molesta, di talché esso non costituisce atto prodromico alla valutazione del reato di cui all'art. 612 bis c.p., ma un autonomo atto ammnistrativo, il cui sindacato da parte del giudice amministrativo non incide sulla riserva di giurisdizione del giudice penale.
Cass. civ. n. 35101/2023
In tema di esecuzione forzata degli obblighi di fare, il giudice dell'esecuzione è competente a liquidare il compenso degli ausiliari designati nella procedura, siano essi direttamente nominati dal giudice oppure designati con suo assenso o per sua indicazione o istruzione, poiché l'art. 614 c.p.c. attribuisce all'autorità giurisdizionale, organo direttivo del processo, il potere di liquidare tutte le spese dell'esecuzione, ivi, dunque, incluse quelle relative agli ausiliari.
Cass. civ. n. 34412/2023
In tema di atti persecutori, ai fini dell'irrevocabilità della querela non è necessario che la gravità delle reiterte minacce sia oggetto di specifica contestazione, non costituendo una circostanza aggravante, ma una modalità di realizzazione della condotta. (In motivazione, la Corte ha precisato che la gravità delle minacce è demandata alla valutazione del giudice e deve essere comunque ricavabile dalla compiuta descrizione della condotta nell'imputazione).
Cass. civ. n. 32898/2023
La domanda volta alla condanna del convenuto all'esecuzione delle opere necessarie per eliminare la causa del pregiudizio e le sue conseguenze integra un'azione di risarcimento in forma specifica, la quale, rappresentando una modalità di reintegrazione dell'interesse del danneggiato mediante una prestazione diversa e succedanea rispetto al contenuto del rapporto obbligatorio o del dovere di neminem laedere, si distingue sia dall'azione di adempimento (che postula la sussistenza di un rapporto obbligatorio inadempiuto o inesattamente adempiuto, e consente di ottenere un provvedimento di condanna del debitore all'esecuzione della medesima prestazione che formava oggetto dello stesso), sia dall'esecuzione in forma specifica di un obbligo di fare (che costituisce lo strumento di attuazione coattiva di un diritto già accertato in sede di cognizione).
Cass. civ. n. 31390/2023
In tema di rapporti fra il delitto di maltrattamenti in famiglia e quello di atti persecutori, il divieto di interpretazione analogica delle norme incriminatrici impone di intendere i concetti di "famiglia" e di "convivenza" di cui all'art. 572 cod. pen. nell'accezione più ristretta, quale comunità connotata da una radicata e stabile relazione affettiva interpersonale e da una duratura comunanza di affetti implicante reciproche aspettative di mutua solidarietà ed assistenza, fondata sul rapporto di coniugio o di parentela o, comunque, su una stabile condivisione dell'abitazione, ancorché non necessariamente continuativa, sicché è configurabile l'ipotesi aggravata di atti persecutori di cui all'art. 612-bis, comma secondo, cod. pen., e non il reato di maltrattamenti in famiglia, quando le reiterate condotte moleste e vessatorie siano perpetrate dall'imputato dopo la cessazione della convivenza "more uxorio" con la persona offesa.
Cass. civ. n. 22010/2023
In tema di esecuzione forzata degli obblighi di fare e di non fare, l'ordinanza del giudice dell'esecuzione che decida in ordine alla portata sostanziale del titolo esecutivo ed all'ammissibilità dell'azione esecutiva non è appellabile, ma reclamabile ex art. 624 c.p.c. ove tale decisione sia stata presa solo in vista della mera sospensione della procedura (che resta pendente) in attesa dell'esito del giudizio di merito da instaurare, mentre è opponibile ai sensi dell'art. 617 c.p.c. ove abbia dichiarato la definitiva chiusura del processo esecutivo, con esclusione, in ogni caso, della proponibilità dell'appello.
Cass. civ. n. 17171/2023
In tema di atti persecutori, costituiscono molestie, elemento costitutivo del reato, le azioni reiteratamente promosse in sede civile (nella specie, ventitré in dieci anni), in base ad un'unica ragione contrattuale, da un asserito creditore che si era precostituito titoli esecutivi fondati su atti da lui falsificati e si era avvalso, quindi, di fatti consapevolmente inventati in funzione dell'unilaterale e ingiustificata modifica aggravativa della posizione del debitore, realizzata con abuso del processo, atteso che la falsificazione dei titoli e la reiterazione dell'azione giudiziaria risulta causativa di uno degli eventi alternativi previsti dall'art. 612-bis cod. pen.
Cass. civ. n. 12466/2023
In tema di esecuzione degli obblighi di fare e di non fare, con l'opposizione al decreto ingiuntivo emesso dal giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 614, comma 2, c.p.c. (per il rimborso delle spese anticipate dalla parte istante) l'opponente può contestare la congruità delle spese o l'avvenuta anticipazione delle stesse, non già la debenza delle somme inerenti al compimento di una o più opere in quanto esorbitanti rispetto al titolo esecutivo (questione attinente all'effettiva portata di questo), né il quomodo dell'esecuzione, giacché tali questioni devono proporsi, rispettivamente, con l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. o con l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. e, comunque, entro la chiusura del procedimento esecutivo, che è segnata dal verbale con cui l'ufficiale giudiziario attesta che sono state compiute le operazioni in ottemperanza all'ordinanza ex art. 612 c.p.c. Qualora l'esecutato abbia sollevato le suddette questioni soltanto nell'ambito dell'opposizione al decreto ex art. 614 c.p.c. senza tempestivamente e previamente proporle con le opposizioni esecutive, il giudice non può riqualificare la domanda come se proposta ai sensi degli artt. 615 o 617 c.p.c., sia per la diversità di ambito dell'opposizione ex art. 645 c.p.c. rispetto a quelle esecutive, sia perché - se il decreto opposto è successivo al definitivo completamento delle opere attestato dall'ufficiale giudiziario – non è più possibile proporre rimedi interni al procedimento esecutivo. (Principio enunciato nell'interesse della legge ex art. 363, comma 3, c.p.c.).
Cass. civ. n. 9112/2023
L'efficacia esecutiva della sentenza di spoglio non è esaurita da un comportamento dell'obbligato che solo apparentemente si sostanzi nell'esecuzione spontanea della decisione, laddove il contrasto con la situazione possessoria tutelata continui ad essere presente, sebbene per effetto di altre situazioni create dall'obbligato; tale efficacia è invece esaurita dal ristabilimento dell'originaria situazione di possesso ottenuta attraverso l'esecuzione coattiva della sentenza, posto che questa può consentire l'eliminazione di ogni situazione di contrasto con il possesso che sia rinvenuta in atto durante l'esecuzione forzata. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto insufficienti, ai fini della prova dell'avvenuta esecuzione della statuizione di reintegrazione nel possesso di una servitù di passaggio, le risultanze di un verbale di immissione in possesso, dal quale non si evinceva con certezza che la catena esistente sul passaggio fosse amovibile, sì da integrare la "rimozione di ogni impedimento al transito" oggetto del "dictum" giudiziale).
Cass. civ. n. 4449/2023
Il giudice dell'esecuzione chiamato, in sede di opposizione all'esecuzione di obblighi di fare, ad accertare la portata e l'idoneità esecutiva del titolo, può tenere conto, al fine di superare eventuali lacune del titolo medesimo, della situazione di fatto esistente al momento in cui ne viene richiesta la coattiva osservanza, restando fermo che, nel giudizio instaurato per la violazione delle distanze legali tra edifici, la determinazione della misura concreta della distanza da rispettare fra le costruzioni deve essere compiuta dal giudice investito della cognizione della relativa domanda e non può essere rimessa al predetto giudice dell'esecuzione, il quale deve risolvere solo i problemi e le difficoltà che possono insorgere in sede di attuazione dell'obbligo di fare, così come imposto dal titolo, e non può in alcun modo provvedere ad integrare il titolo stesso.
Cass. civ. n. 3427/2023
Il delitto di atti persecutori, in quanto reato abituale, si consuma nel momento in cui ha luogo l'ultima condotta attuata dall'agente, sicché le modifiche "in peius" del regime sanzionatorio, introdotte dalla legge 19 luglio 2019, n. 69, trovano applicazione anche se intervenute dopo l'inizio della consumazione, ma prima della cessazione della abitualità.
Cass. pen. n. 39688/2023
In tema di reati contro la persona, il delitto di omicidio commesso da chi abbia perpetrato atti persecutori nei confronti della stessa persona offesa assorbe, ai sensi dell'art. 84, comma primo, cod. pen., il delitto di cui all'art. 612-bis cod. pen. solo nel caso in cui, in relazione al reato più grave, sia stata contestata la circostanza aggravante di cui all'art. 576, comma primo, n. 5.1, cod. pen., e vi sia stato, in ragione di essa, un effettivo aumento della pena, non verificandosi, altrimenti, la duplicazione di sanzioni che la disciplina del reato complesso intende evitare.
Cass. pen. n. 21641/2023
In tema di atti persecutori, ai fini della configurabilità della circostanza aggravante di cui all'art. 612-bis, comma secondo, cod. pen., la "relazione affettiva" tra autore del reato e persona offesa, pur se non intesa necessariamente soltanto come "stabile condivisione della vita comune", postula quantomeno la sussistenza, da verificarsi in concreto, di un legame connotato da un rapporto di fiducia, tale da ingenerare nella vittima aspettative di tutela e protezione, costituendo l'abuso o l'approfittamento di tale legame il fondamento della "ratio" di aggravamento della disposizione in esame.
Cass. pen. n. 12757/2023
In tema di atti persecutori, ricorre l'aggravante dell'uso di arma anche nel caso di una pistola scacciacani, in quanto qualsiasi oggetto che abbia, all'apparenza, le caratteristiche intrinseche di un'arma può provocare nel soggetto passivo un effetto intimidatorio più intenso.
Cass. pen. n. 15734/2023
Integra il delitto di atti persecutori la condotta di chi cagiona lesioni personali volontarie a danno della persona offesa, trattandosi di una modalità di consumazione del reato che rientra nella nozione di molestia, in quanto concretizza un'indebita ingerenza o interferenza, immediata o mediata, nella vita privata e di relazione della vittima, attraverso la creazione di un clima intimidatorio e ostile idoneo a comprometterne la serenità e la libertà psichica.
Cass. pen. n. 12498/2022
In tema di atti persecutori, il termine di prescrizione, per la natura abituale del reato, decorre, in caso di contestazione "aperta", dal momento in cui cessa il compimento dell'ultimo degli atti della sequenza criminosa integrativa dell'abitualità, ove emerga dalle risultanze processuali.
Cass. pen. n. 37136/2022
Il reato di atti persecutori concorre con quello di riduzione in servitù nel caso in cui le condotte siano state poste in essere in diversi segmenti temporali, in quanto l'operatività della clausola di sussidiarietà di cui all'art. 612-bis cod. pen. postula l'unità naturalistica del fatto.
Cass. pen. n. 25248/2022
In tema di atti persecutori, rientrano nella nozione di molestie anche le condotte che, pur non essendo direttamente rivolte alla persona offesa, comportino subdole interferenze nella sua vita privata.
Cass. pen. n. 15883/2022
In tema di rapporti fra il delitto di maltrattamenti in famiglia e quello di atti persecutori, il divieto di interpretazione analogica delle norme incriminatrici impone di intendere i concetti di "famiglia" e di "convivenza" di cui all'art. 572 cod. pen. nell'accezione più ristretta, di una comunità connotata da una radicata e stabile relazione affettiva interpersonale e da una duratura comunanza di affetti implicante reciproche aspettative di mutua solidarietà ed affetti, fondata sul rapporto di coniugio o di parentela o, comunque, su una stabile condivisione dell'abitazione, ancorché non necessariamente continuativa, sicché non è configurabile il reato di maltrattamenti in famiglia, bensì l'ipotesi aggravata di atti persecutori di cui all'art. 612-bis, comma secondo, cod. pen. in presenza di condotte vessatorie poste in essere da parte di uno dei conviventi "more uxorio" ai danni dell'altro dopo la cessazione della convivenza.
Cass. pen. n. 9663/2022
Ai fini della configurabilità, nell'ambito delle relazioni interpersonali non qualificate, del reato di maltrattamenti in famiglia - e non, invece, dell'ipotesi aggravata di atti persecutori - i concetti di "famiglia" e di "convivenza" vanno intesi nell'accezione più ristretta, presupponente una comunità connotata da una radicata e stabile relazione affettiva interpersonale e da una duratura comunanza d'affetti che non solo implichi reciproche aspettative di mutua solidarietà ed assistenza, ma sia fondata sul rapporto di coniugio o di parentela o, comunque, su una stabile condivisione dell'abitazione, ancorché non necessariamente continua.
Cass. pen. n. 9403/2022
In tema di atti persecutori, ai fini dell'irrevocabilità della querela ex art. 612-bis, comma quarto, cod. pen., non è necessario che la gravità delle minacce sia oggetto, nell'imputazione, di specifica contestazione, non costituendo una circostanza aggravante, ma una modalità della condotta, incidente sulla revocabilità della querela.
Cass. pen. n. 2443/2021
In tema di atti persecutori posti in essere nei confronti di più soggetti passivi, si configura una pluralità di reati, eventualmente unificati dalla continuazione, atteso che le condotte determinano differenti eventi e offendono distinte vittime.
Cass. pen. n. 45095/2021
Non è configurabile il reato di maltrattamenti in famiglia, bensì l'ipotesi aggravata del reato di atti persecutori, in presenza di condotte illecite poste in essere da parte di uno dei conviventi "more uxorio" ai danni dell'altro dopo la cessazione della convivenza.
Cass. pen. n. 1813/2021
Integra il delitto di atti persecutori l'opera di reiterata delegittimazione della persona offesa realizzata dal soggetto attivo attraverso una serie protratta di condotte diffamatorie e moleste (nella specie, realizzate mediante attività di "volantinaggio", una video-intervista divulgata su "you-tube", la pubblicazione di un libro dal titolo "Toghe corrotte" e di numerosi "post" diffamatori su "social network" riguardanti un magistrato) che, lungi dall'integrare un mero esercizio delle facoltà connesse alla tutela giudiziaria dei propri diritti, configurano uno stillicidio persecutorio ai danni della persona offesa, costringendola ad alterare le proprie abitudini di vita e sottoponendola ad uno stato di ansia e di turbamento determinato dalla costante paura di essere vittima di attività denigratoria.
Cass. pen. n. 30525/2021
Il delitto di atti persecutori è configurabile anche quando le condotte di violenza o minaccia integranti la "reiterazione" criminosa siano intervallate da un prolungato lasso temporale. (Fattispecie relativa ad esternazioni diffamatorie e di minaccia ai danni della vittima poste in essere a distanza di molti mesi l'una dall'altra). (Rigetta, CORTE APPELLO TORINO, 09/03/2018)
Cass. pen. n. 17552/2021
In tema di atti persecutori, l'evento tipico della alterazione o cambiamento delle abitudini di vita della persona offesa può essere anche transitorio, ma non occasionale. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto configurabile il reato in un caso in cui la vittima era stata costretta a trasferirsi per alcuni giorni nell'abitazione di un amico, per il timore ingeneratole dal comportamento intimidatorio dell'imputato, che le aveva incendiato l'autovettura).
Cass. pen. n. 8919/2021
Integra il delitto di atti persecutori la reiterata ed assillante comunicazione di messaggi di contenuto persecutorio, ingiurioso o minatorio, oggettivamente irridenti ed enfatizzanti la patologia della persona offesa, diretta a plurimi destinatari ad essa legati da un rapporto qualificato di vicinanza, ove l'agente agisca nella ragionevole convinzione che la vittima ne venga informata e nella consapevolezza, della idoneità del proprio comportamento abituale a produrre uno degli eventi alternativamente previsti dalla norma incriminatrice.
Cass. pen. n. 15625/2021
Il criterio distintivo tra il reato di atti persecutori e quello di cui all'art. 660 cod. pen. consiste nel diverso atteggiarsi delle conseguenze della condotta che, in entrambi i casi, può estrinsecarsi in varie forme di molestie, sicchè si configura il delitto di cui all'art. 612-bis cod. pen. solo qualora le condotte molestatrici siano idonee a cagionare nella vittima un perdurante e grave stato di ansia ovvero l'alterazione delle proprie abitudini di vita, mentre sussiste il reato di cui all'art. 660 cod. pen. ove le molestie si limitino ad infastidire la vittima del reato. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto esente da censure la sentenza che aveva ritenuto integrato il reato di atti persecutori in un caso di condotta di reiterata ed ossessiva molestia della persona offesa, mediante appostamenti sul luogo di lavoro e nei pressi dell'abitazione, urla ed aggressioni verbali seguite all'insistente suonare al citofono ed al campanello, telefonate invadenti, minacce e tentativi di contatti fisici, tali da cagionare un grave stato d'ansia e paura nella vittima e costringerla a limitare le uscite e a farsi costantemente accompagnare da qualcuno).
Cass. pen. n. 8050/2021
In tema di atti persecutori, l'evento, consistente nell'alterazione delle abitudini di vita o nel grave stato di ansia o paura indotto nella persona offesa, deve essere il risultato della condotta illecita valutata nel suo complesso, nell'ambito della quale possono assumere rilievo anche comportamenti solo indirettamente rivolti contro la persona offesa. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto che fossero state legittimamente valutate non solo le minacce o molestie rivolte alla persona offesa dall'imputato, dopo l'interruzione di una relazione extraconiugale, ma anche le minacce e le denunce calunniose proposte nei confronti del marito e del padre della persona offesa, in quanto si inserivano nell'unitaria condotta persecutoria). (Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO PALERMO, 28/11/2019)
Cass. pen. n. 1541/2020
In tema di atti persecutori, l'alterazione o il cambiamento delle abitudini di vita, che costituisce uno dei possibili eventi alternativi contemplati dalla fattispecie criminosa di cui all'art. 612-bis cod. pen., non è integrato dalla percezione di transitori disagi e fastidi nelle occupazioni di vita della persona offesa, ma deve consistere in una costrizione qualitativamente apprezzabile delle sue abitudini quotidiane.
Cass. pen. n. 1172/2020
Integra il delitto di atti persecutori la condotta di chi rivolga alla vittima ingiurie quando, per la loro consistenza, ripetitività e incidenza, siano tali da determinare, in sinergia con le altre forme di illecito di cui all'art. 612-bis cod. pen., uno degli eventi ivi alternativamente previsti.
Cass. pen. n. 45376/2019
Al delitto di atti persecutori di cui all'art. 612-bis cod. pen., che ha natura di reato abituale, e cioè a condotta plurima, non si applica il principio, proprio dei reati permanenti, secondo il quale, nell'ipotesi di contestazione aperta, il giudizio di penale responsabilità dell'imputato può estendersi, senza necessità di modifica dell'imputazione originaria, agli sviluppi della fattispecie emersi dall'istruttoria dibattimentale; ne consegue che le condotte persecutorie diverse e ulteriori rispetto a quelle descritte nell'imputazione devono formare oggetto di specifica contestazione, sia quando servono a perfezionare o ad integrare l'imputazione originaria, sia - e a maggior ragione - quando costituiscono una serie autonoma, unificabile alla precedente con il vincolo della continuazione. (In applicazione del principio, la Corte ha escluso che la contestazione in sede cautelare di determinate condotte persecutorie, commesse dall'indagato nell'anno 2018, fosse preclusa dalla condanna di primo grado, riportata dal medesimo, nel 2019, per il delitto omogeneo in danno della stessa vittima, contestato con la formula "dal 2016 ad oggi").
Cass. pen. n. 27615/2019
L'aggravante prevista dall'art. 612-bis, comma secondo, cod. pen., ha natura oggettiva, fondandosi sulla constatazione della sussistenza di un legame affettivo preesistente o attuale tra l'autore del reato e la vittima, e corrisponde alla "ratio" di punire più severamente l'aggressione proveniente dalla persona in cui la vittima ripone aspettative di tutela e protezione. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto irrilevante il movente della condotta, consistente, nel caso di specie, nella volontà del ricorrente di ottenere la restituzione dell'immobile da lui acquistato, con intestazione alla vittima e da questa abitato).
Cass. pen. n. 26049/2019
Integra l'elemento materiale del delitto di atti persecutori la condotta di chi reiteratamente pubblica sui "social network" foto o messaggi aventi contenuto denigratorio della persona offesa – con riferimenti alla sfera della sua libertà sentimentale e sessuale – in violazione del suo diritto alla riservatezza.
Cass. pen. n. 22475/2019
E' configurabile il concorso tra il delitto di violenza privata e quello di atti persecutori, non sussistendo tra di essi un rapporto strutturale di specialità unilaterale ai sensi dell'art. 15 cod. pen., dal momento che il delitto di cui all'art. 612-bis cod. pen., diversamente dal primo, non richiede necessariamente l'esercizio della violenza e contempla un evento - l'alterazione delle abitudini di vita della vittima - di ampiezza molto maggiore rispetto alla costrizione della vittima ad uno specifico comportamento, che basta ad integrare il delitto previsto dall'art. 610 cod. pen. (In motivazione, la Corte ha precisato che neppure impiegando il criterio della "specialità reciproca per specificazione" potrebbe pervenirsi all'assorbimento del delitto di violenza privata in quello di atti persecutori, sussistendo al più tra le due fattispecie astratte, in ragione di quanto detto, un rapporto di "specialità reciproca per aggiunta").
Cass. pen. n. 33842/2018
Integrano il delitto di atti persecutori di cui all'art. 612-bis cod. pen. anche due sole condotte di minacce, molestie o lesioni, pur se commesse in un breve arco di tempo, idonee a costituire la "reiterazione" richiesta dalla norma incriminatrice, non essendo invece necessario che gli atti persecutori si manifestino in una prolungata sequenza temporale.
Cass. pen. n. 18139/2018
In tema di misure cautelari personali, la Corte ha ritenuto legittima l'ordinanza che, oltre a disporre il divieto di avvicinamento all'abitazione e al luogo di lavoro della vittima, ha imposto l'obbligo di mantenere una certa distanza dalla stessa nel caso di incontro occasionale.
Cass. pen. n. 11920/2018
In tema di atti persecutori, ai fini della configurabilità della circostanza aggravante di cui all'art. 612-bis, comma secondo, cod. pen. per "relazione affettiva" non s'intende necessariamente la sola stabile condivisione della vita comune, ma anche il legame connotato da un reciproco rapporto di fiducia, tale da ingenerare nella vittima aspettative di tutela e protezione.
Cass. pen. n. 10111/2018
In tema di atti persecutori, ai fini dell'individuazione del cambiamento delle abitudini di vita, che costituisce uno dei tre possibili eventi alternativi contemplati dalla fattispecie criminosa di cui all'art. 612 bis cod. pen., occorre considerare il significato e le conseguenze emotive della costrizione sulle abitudini di vita cui la vittima sente di essere costretta e non la valutazione, puramente quantitativa, delle variazioni apportate. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato la sentenza impugnata che aveva escluso rilevanza penale ai cambiamenti di vita imposti alla vittima, costretta, prima di uscire, ad ispezionare preventivamente dallo spioncino lo spazio comune condominiale antistante l'abitazione per evitare incontri con l'imputata e a controllare la cassetta delle lettere per proteggere il figlio minore dagli scritti osceni ivi inseriti, sempre dall'imputata.
Cass. pen. n. 3087/2018
Le condotte vessatorie poste in essere ai danni del coniuge non più convivente, a seguito di separazione legale o di fatto, integrano il reato di maltrattamenti in famiglia e non quello di atti persecutori, in quanto i vincoli nascenti dal coniugio o dalla filiazione permangono integri anche a seguito del venir meno della convivenza. (In motivazione, la Corte ha precisato che il reato previsto dall'art. 612-bis cod. pen. è configurabile solo nel caso di divorzio tra i coniugi, ovvero di cessazione della relazione di fatto).
Cass. pen. n. 57704/2017
Ai fini della configurabilità del reato di atti persecutori, non è necessario che la vittima prospetti espressamente e descriva con esattezza uno o più degli eventi alternativi del delitto, potendo la prova di essi desumersi dal complesso degli elementi fattuali altrimenti acquisiti e dalla condotta stessa dell'agente. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto che il grave stato d'ansia provocato alla vittima dall'imputato si ricavasse inequivocabilmente dal complesso probatorio risultante ai giudici, al di là della descrizione di esso fornita dalla persona offesa).
Cass. pen. n. 55807/2017
In tema di reato di stalking, la connessione che lo rende procedibile d'ufficio, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 612-bis cod. pen., è non solo quella in senso processuale, di cui all'art. 12 cod. proc. pen, ma anche quella in senso materiale, che si verifica ogniqualvolta l'indagine sul reato procedibile d'ufficio comporti necessariamente l'accertamento di quello punibile a querela, in presenza delle condizioni di collegamento probatorio di cui all'art. 371 cod. proc. pen., purché le indagini sul reato procedibile d'ufficio siano state effettivamente avviate e sebbene all'esito del giudizio i relativi fatti siano stati diversamente qualificati. (Fattispecie in tema di reato di lesioni aggravate, poi riqualificato nel reato di minaccia aggravata e, infine, ritenuto assorbito in quello di "stalking").
Cass. pen. n. 28623/2017
Ai fini della rituale contestazione del delitto di "stalking" non si richiede che il capo di imputazione rechi la precisa indicazione del luogo e della data di ogni singolo episodio nel quale si sia concretato il compimento di atti persecutori, essendo sufficiente a consentire un'adeguata difesa la descrizione in sequenza dei comportamenti tenuti, la loro collocazione temporale di massima e le conseguenze per la persona offesa.
Cass. pen. n. 26891/2017
È legittimo il sequestro preventivo dell'automezzo utilizzato reiteratamente per commettere il reato di atti persecutori con la finalità di produrre uno degli eventi previsti dall'art. 612 bis cod. pen. (Fattispecie in cui l'indagato aveva reiteratamente utilizzato l'autovettura, oggetto di sequestro, per impedire l'accesso all'esercizio commerciale della persona offesa, intralciandone l'attività e provocandole un perdurante stato d'ansia).
Cass. pen. n. 22210/2017
Nel delitto previsto dall'art. 612 bis cod. pen., che è reato abituale e si consuma al compimento dell'ultimo degli atti della sequenza criminosa integrativa della abitualità del reato, il termine finale di consumazione, in mancanza di una specifica contestazione, coincide con quello della pronuncia della sentenza di primo grado che cristallizza l'accertamento processuale, cosicché non si configura violazione del principio del "ne bis in idem" in caso di nuova condanna per fatti successivi alla data della prima pronuncia.
Cass. pen. n. 18646/2017
Ai fini della integrazione del reato di atti persecutori (art. 612 bis cod. pen.) non si richiede l'accertamento di uno stato patologico ma è sufficiente che gli atti ritenuti persecutori - e nella specie costituiti da minacce, pedinamenti e insulti alla persona offesa, inviati con messaggi telefonici o, comunque, espressi nel corso di incontri imposti - abbiano un effetto destabilizzante della serenità e dell'equilibrio psicologico della vittima, considerato che la fattispecie incriminatrice di cui all'art. 612 bis cod. pen. non costituisce una duplicazione del reato di lesioni (art. 582 cod. pen.), il cui evento è configurabile sia come malattia fisica che come malattia mentale e psicologica.
Cass. pen. n. 7404/2017
Nei procedimenti per reati commessi con violenza alla persona (nella specie, "stalking"), è ammesso il ricorso per cassazione della persona offesa avverso l'ordinanza con cui si dispone la revoca o la sostituzione della misura cautelare coercitiva in atto, al fine di far valere la violazione del disposto di cui all'art. 299, comma 4-bis, cod. proc. pen. e la mancata declaratoria di inammissibilità dell'istanza di modifica cautelare di cui sia stata omessa la notifica. (In motivazione, la Corte ha chiarito che, invece, non possono ritenersi esperibili dalla persona offesa i rimedi del ricorso "per saltum", le cui ipotesi sono tassativamente previste, e dell'appello ex art. 310 cod. proc. pen., quest'ultimo riservato espressamente alle parti processuali ivi indicate).
Cass. pen. n. 48268/2016
È configurabile il delitto di atti persecutori (cosiddetto reato di "stalking") nella ipotesi in cui, pur essendo la condotta persecutoria iniziata in epoca anteriore all'entrata in vigore della norma incriminatrice, si accerti la commissione reiterata, anche dopo l'entrata in vigore del D.L. 23 febbraio 2009, n. 11, conv. in l. 23 aprile 2009, n. 38, di atti di aggressione e di molestia idonei a creare nella vittima lo "status" di persona lesa nella propria libertà morale, in quanto condizionata da costante stato di ansia e di paura.
Cass. pen. n. 20696/2016
Il delitto di atti persecutori, avendo oggetto giuridico diverso, può concorrere con quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, in cui restano assorbiti solo quei fatti che, pur costituendo astrattamente di per sè reato, rappresentino elementi costitutivi o circostanze aggravanti di esso e non anche quelli che eccedano tali limiti, dando vita a responsabilità autonoma e concorrente.
Cass. pen. n. 20065/2015
Il carattere del delitto di atti persecutori, quale reato abituale a reiterazione necessaria delle condotte, rileva anche ai fini della procedibilità, con la conseguenza che, nell'ipotesi in cui il presupposto della reiterazione venga integrato da condotte poste in essere oltre i sei mesi previsti dalla norma rispetto alla prima o alle precedenti condotte, la querela estende la sua efficacia anche a tali pregresse condotte, indipendentemente dal decorso del termine di sei mesi per la sua proposizione, previsto dal quarto comma dell'art. 612 bis c.p..
Cass. pen. n. 18211/2015
La previsione di cui all'art. 612 bis tutela i luoghi in cui si svolgano atti afferenti alla vita privata - ivi compresa quella lavorativa - delle persone; ai fini della sua operatività è, pertanto, necessario che nel luogo di commissione del furto possa essere concretamente prefigurata la presenza di qualcuno intento, anche in via occasionale, alle predette attività. (In applicazione del principio la S.C. ha censurato la decisione del giudice di merito che ha ritenuto integrato il delitto di cui all'art. 612 bis c.p. nei confronti dell'imputato per avere commesso un furto all'interno di uno stabilimento industriale, durante la chiusura notturna, senza accertare concretamente che le caratteristiche dell'attività ivi normalmente svolta o, comunque, la consuetudine o le esigenze del ciclo produttivo richiedessero che taluno si trattenesse durante la chiusura notturna).
Cass. pen. n. 17082/2015
Ai fini della proposizione della querela per il delitto di atti persecutori, il termine inizia a decorrere dalla consumazione del reato, che coincide alternativamente con "l'evento di danno" consistente nella alterazione delle proprie abitudini di vita o in un perdurante stato di ansia o di paura, ovvero con "l'evento di pericolo" consistente nel fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto.
Cass. pen. n. 9222/2015
Il delitto di atti persecutori è reato abituale che differisce dai reati di molestie e di minacce, che pure ne possono rappresentare un elemento costitutivo, per la produzione di un evento di "danno" consistente nell'alterazione delle proprie abitudini di vita o in un perdurante e grave stato di ansia o di paura, o, in alternativa, di un evento di "pericolo", consistente nel fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva.
Cass. pen. n. 51718/2014
Nel delitto previsto dell'art. 612 bis cod. pen., che ha natura abituale, l'evento deve essere il risultato della condotta persecutoria nel suo complesso, anche se può manifestarsi solo a seguito della consumazione dell'ennesimo atto persecutorio, in quanto dalla reiterazione degli atti deriva nella vittima un progressivo accumulo di disagio che, solo alla fine della sequenza, degenera in uno stato di prostrazione psicologica in grado di manifestarsi in una delle forme previste dalla norma incriminatrice.
Cass. pen. n. 46179/2013
In tema di atti persecutori, la prova del nesso causale tra la condotta minatoria o molesta e l'insorgenza degli eventi di danno alternativamente contemplati dall'art. 612 bis cod. pen. (perdurante e grave stato di ansia o di paura; fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto; alterazione delle abitudini di vita), non può limitarsi alla dimostrazione dell'esistenza dell'evento, né collocarsi sul piano dell'astratta idoneità della condotta a cagionare l'evento, ma deve essere concreta e specifica, dovendosi tener conto della condotta posta in essere dalla vittima e dei mutamenti che sono derivati a quest'ultima nelle abitudini e negli stili di vita. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto che la pressione ossessiva esercitata dall'imputato su una donna che aveva manifestato l'intenzione di interrompere la relazione sentimentale e la ravvisata invasione della sua sfera privata non includessero "in re ipsa" la determinazione di un perdurante e grave stato di ansia o di paura, potendo cagionare altri e diversi stati psicologici, come per esempio una forte irritazione).
Cass. pen. n. 25889/2013
Il reato di violenza privata è speciale rispetto al reato di atti persecutori di cui all'art. 612 bis c.p. in considerazione dell'elemento specializzante dato dallo scopo di costringere altri a fare, tollerare od omettere qualcosa, impedendone la libera determinazione con una condotta immediatamente produttiva di una situazione idonea ad incidere sulla libertà psichica del soggetto passivo.
Cass. pen. n. 20993/2013
Ai fini della sussistenza dell’elemento soggettivo del reato di atti persecutori (art. 612 bis c.p.), è necessario e sufficiente il dolo generico, costituito dalla volontà di porre in essere taluna delle condotte minacciose o moleste descritte nella norma con la consapevolezza della sua idoneità a produrre taluno degli eventi parimenti descritti nella stessa norma, senza che ciò comporti, peraltro, la necessità di una rappresentazione anticipata del risultato finale, essendo al contrario sufficiente la costante consapevolezza, nello sviluppo progressivo della situazione, dei precedenti attacchi e dell’apporto che ciascuno di essi arreca alla lesione dell’interesse protetto.
Il delitto di atti persecutori è reato abituale di evento, per la cui sussistenza, sotto il profilo dell'elemento soggettivo, è sufficiente il dolo generico, il quale è integrato dalla volontà di porre in essere le condotte di minaccia e molestia nella consapevolezza della idoneità delle medesime alla produzione di uno degli eventi alternativamente previsti dalla norma incriminatrice.
In tema di atti persecutori, quali previsti dall’art. 612 bis c.p., premesso che ciascuna delle condotte indicate nella norma incriminatrice è idonea a rendere configurabile il reato, devesi, in particolare, ritenere, con riguardo all’ipotesi che essa consista nella costrizione della persona offesa a modificare le proprie abitudini di vita, che ciò si verifica ogni qual volta si sia in presenza di un mutamento significativo e protratto per un apprezzabile lasso di tempo dell’ordinaria gestione della vita quotidiana, quale può riconoscersi, ad esempio, nell’avvertita necessità, da parte della vittima, di utilizzare per i propri spostamenti percorsi diversi da quelli abituali, ovvero di modificare gli orari per lo svolgimento di determinate attività, come pure di cessarle del tutto, ovvero ancora di staccare gli apparecchi telefonici nelle ore notturne.
Cass. pen. n. 10388/2013
Si configura il delitto di atti persecutori (cosiddetto reato di "stalking") nella ipotesi in cui, pur essendosi la condotta persecutoria instaurata in epoca anteriore all'entrata in vigore della norma incriminatrice, si accerti, anche dopo l'entrata in vigore del D.L. 23 febbraio 2009, n. 11, conv. in l. 23 aprile 2009, n. 38, la reiterazione di atti di aggressione e di molestia idonei a creare nella vittima lo "status" di persona lesa nella propria libertà morale in quanto condizionata da costante stato di ansia e di paura.
Cass. pen. n. 29872/2011
Il delitto di atti persecutori cosiddetto "stalking" (art. 612 bis c.p.) è un reato che prevede eventi alternativi, la realizzazione di ciascuno dei quali è idonea ad integrarlo; pertanto, ai fini della sua configurazione non è essenziale il mutamento delle abitudini di vita della persona offesa, essendo sufficiente che la condotta incriminata abbia indotto nella vittima uno stato di ansia e di timore per la propria incolumità.
Cass. pen. n. 20895/2011
Integra il delitto di atti persecutori (art. 612 bis c.p.), la condotta di colui che compie atti molesti ai danni di più persone, costituendo per ciascuna motivo di ansia, non richiedendosi, ai fini della reiterazione della condotta prevista dalla norma incriminatrice, che gli atti molesti siano diretti necessariamente ad una sola persona, quando questi ultimi, arrecando offesa a diverse persone di genere femminile abitanti nello stesso edificio, provocano turbamento a tutte le altre.
Cass. pen. n. 16864/2011
Ai fini della integrazione del reato di atti persecutori (art. 612 bis c.p.) non si richiede l'accertamento di uno stato patologico ma è sufficiente che gli atti ritenuti persecutori - e nella specie costituiti da minacce e insulti alla persona offesa, inviati con messaggi telefonici o via internet o, comunque, espressi nel corso di incontri imposti - abbiano un effetto destabilizzante della serenità e dell'equilibrio psicologico della vittima, considerato che la fattispecie incriminatrice di cui all'art. 612 bis c.p. non costituisce una duplicazione del reato di lesioni (art. 582 c.p.), il cui evento è configurabile sia come malattia fisica che come malattia mentale e psicologica.
Cass. pen. n. 10221/2011
Non integra il delitto di calunnia la persona offesa del reato di atti persecutori che, non avendo presentato la querela, nel sollecitare l'ammonimento dell'autore del reato ai sensi dell'art. 8 L. n. 38 del 2009 renda dichiarazioni eventualmente non veritiere a suo carico, atteso che in tal caso non si determina il pericolo di instaurazione di un procedimento penale non gravando sull'autorità di polizia che riceve tali dichiarazioni l'obbligo di trasmetterle a quella giudiziaria.
Cass. pen. n. 9117/2011
Il delitto di atti persecutori ha natura di reato abituale. (In applicazione del principio la Corte ha attribuito la competenza del reato in oggetto, posto inizialmente in essere quando il soggetto attivo era ancora minorenne e proseguito una volta diventato questi maggiorenne, al giudice ordinario).
Cass. pen. n. 8832/2011
Un grave e perdurante stato di turbamento emotivo è idoneo ad integrare l'evento del delitto di atti persecutori, per la cui sussistenza è sufficiente che gli atti abbiano avuto un effetto destabilizzante della serenità e dell'equilibrio psicologico della vittima.
Cass. pen. n. 32404/2010
Integra l'elemento materiale del delitto di atti persecutori il reiterato invio alla persona offesa di "sms" e di messaggi di posta elettronica o postati sui cosiddetti "social network" (ad esempio "facebook"), nonché la divulgazione attraverso questi ultimi di filmati ritraenti rapporti sessuali intrattenuti dall'autore del reato con la medesima.
Cass. pen. n. 17698/2010
Il delitto di atti persecutori è reato ad evento di danno e si distingue sotto tale profilo dal reato di minacce, che è reato di pericolo.
La reciprocità dei comportamenti molesti non esclude la configurabilità del delitto di atti persecutori, incombendo, in tale ipotesi, sul giudice un più accurato onere di motivazione in ordine alla sussistenza dell'evento di danno, ossia dello stato d'ansia o di paura della presunta persona offesa, del suo effettivo timore per l'incolumità propria o di persone ad essa vicine o della necessità del mutamento delle abitudini di vita (Fattispecie relativa a provvedimento "de libertate").
Cass. pen. n. 11945/2010
Il perdurante e grave stato di ansia o di paura, costituente uno dei tre possibili eventi del delitto di atti persecutori, è configurabile in presenza del destabilizzante turbamento psicologico di una minore determinato da reiterate condotte dell'indagato consistite nel rivolgere apprezzamenti mandandole dei baci, nell'invitarla a salire a bordo del proprio veicolo e nell'indirizzarle sguardi insistenti e minacciosi.
Cass. pen. n. 6417/2010
Integrano il delitto di atti persecutori, di cui all'art. 612 bis c.p., anche due sole condotte di minaccia o di molestia, come tali idonee a costituire la reiterazione richiesta dalla norma incriminatrice.