Art. 615 quater – Codice penale – Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all’accesso a sistemi informatici o telematici
Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparati, strumenti, parti di apparati o di strumenti, codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo , è punito con la reclusione sino a due anni e con la multa sino a euro 5.164.
La pena è della reclusione da uno a tre anni e della multa da euro 5.164 a euro 10.329 se ricorre taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) al quarto comma dell'articolo 617quater.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate. Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.
Massime correlate
Cass. civ. n. 5088/1993
L'abuso di poteri inerenti alle funzioni, che qualifica la condotta del delitto di violazione di domicilio commesso da un pubblico ufficiale, non postula la presenza degli estremi necessari per l'integrazione del reato di abuso di ufficio, potendo realizzarsi per effetto di qualsiasi abuso, come l'usurpazione, lo sviamento, il perseguimento di una finalità diversa, l'inosservanza di leggi, regolamenti o istruzioni, ecc., indipendentemente dall'ingiustizia o meno degli scopi perseguiti dall'agente. (Fattispecie nella quale è stata ritenuta la sussistenza del reato di cui all'art. 615 c.p. poiché la perquisizione operata da un vigile urbano nei locali ove si esercitava senza licenza l'attività di parrucchiere — così facendo concorrenza a quella debitamente autorizzata, della moglie del predetto pubblico ufficiale — era intesa a conseguire uno scopo giuridicamente lecito, ossia la repressione di un'infrazione amministrativa, ma era contraria all'art. 13, L. 24 novembre 1981, n. 689, che pone il divieto di perseguire i luoghi di privata dimora).