Art. 667 – Codice penale – Esecuzione abusiva di azioni destinate a essere riprodotte col cinematografo

[Chiunque fa eseguire in un luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico azioni destinate a essere riprodotte col cinematografo, senza averne dato preventivo avviso all'Autorità, è punito con l'ammenda da lire duecentomila a un milione.

Alla stessa pena soggiace chi fabbrica, introduce nel territorio dello Stato, ovvero esporta o fa comunque commercio di pellicole cinematografiche, senza averne dato il preventivo avviso all'Autorità.

Se alcuno dei fatti preveduti dalle disposizioni precedenti è commesso contro il divieto dell'Autorità, la pena è dell'arresto fino a un mese.]

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.

Massime correlate

Ogni caso ha la sua soluzione su misura.

Siamo il tuo partner nel momento del bisogno.

CHAT ON LINE