Art. 679 – Codice penale – Omessa denuncia di materie esplodenti
Chiunque omette di denunciare all'Autorità che egli detiene materie esplodenti di qualsiasi specie, ovvero materie infiammabili, pericolose per la loro qualità o quantità, è punito con l'arresto da tre a dodici mesi o con l'ammenda fino a euro 371.
Soggiace all'ammenda fino a euro 247 chiunque, avendo notizia che in un luogo da lui abitato si trovano materie esplodenti, omette di farne denuncia all'Autorità.
Nel caso di trasgressione all'ordine, legalmente dato dall'Autorità, di consegnare, nei termini prescritti, le materie esplodenti, la pena è dell'arresto da tre mesi a tre anni o dell'ammenda da euro 37 a euro 619 [680].
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 825/2025
Il compenso spettante al difensore del fallimento per l'esecuzione del sequestro conservativo rientra in quello dovuto per la fase decisionale del procedimento cautelare, poiché, a differenza del pignoramento, il sequestro si attua con la mera consegna materiale del provvedimento autorizzativo al conservatore dei registri immobiliari per la relativa trascrizione, senza necessità della sua comunicazione al debitore.
Cass. civ. n. 647/2024
Il giudizio di esecuzione relativo alle statuizioni che applicano misure di sicurezza personali è attribuito alla competenza funzionale esclusiva della magistratura di sorveglianza.
Cass. civ. n. 41559/2023
In tema di procedimento di sorveglianza, trova applicazione l'art. 585, comma 3, cod. proc. pen., sicché, nel caso in cui i termini per ricorrere decorrono in momenti diversi per l'imputato e per il suo difensore, opera, per entrambi, quello che scade per ultimo.
Cass. civ. n. 30541/2023
La competenza a sovrintendere all'esecuzione della misura di sicurezza personale disposta successivamente al giudizio di cognizione spetta, ai sensi dell'art. 677, comma 2, cod. proc. pen., al magistrato di sorveglianza che l'ha disposta, nel caso in cui, nonostante la formale dichiarazione di residenza da parte dell'interessato in luogo diverso da quello di emissione del provvedimento, si accerti l'assenza, in quel luogo, di una residenza o di un domicilio effettivo.
Cass. civ. n. 4302/2023
Non viola il divieto di "reformatio in peius" il giudice di appello che, anche nel caso di impugnazione proposta dal solo imputato, aggravi le modalità di esecuzione della misura di sicurezza applicata dal primo giudice, dovendo le prescrizioni essere idonee ad evitare l'occasione di nuovi reati e potendo le stesse essere, pertanto, suscettibili di successive modifiche o limitazioni.
Cass. pen. n. 32496/2021
È configurabile il reato di cui all'art. 679 cod. pen. in caso di omessa denuncia della detenzione delle munizioni a salve, trattandosi di materie esplodenti che, per le loro caratteristiche, hanno attitudine a recare offesa all'ordine ed alla sicurezza pubblica.
Cass. pen. n. 30016/2020
Il reato di omessa denuncia di materie esplodenti non è assorbito da quello di fabbricazione o commercio abusivi di materie esplodenti, potendo gli stessi reati concorrere, stante la diversità dei beni giuridici tutelati costituiti, rispettivamente, dalla corretta informativa dell'autorità di pubblica sicurezza circa l'esistenza, in un determinato territorio, di materiali esplodenti e dall'incolumità pubblica.
Cass. pen. n. 25623/2018
La bomba-carta, per la limitata carica esplosiva, va, di regola, ricompresa fra le "materie esplodenti", onde l'omessa denuncia all'Autorità della sua detenzione integra la contravvenzione di cui all'art. 679 cod. pen. in relazione all'art 47 T.U.L.P.S., salvo che, per la natura e quantità della carica esplosiva e per le modalità di confezionamento, possa avere un effetto dirompente e diventare un congegno esplosivo, la cui detenzione è punita a norma dell'art. 2, legge 2 ottobre 1967, n. 895.
Cass. pen. n. 11176/2015
La contravvenzione prevista dall'art. 679 cod.pen. si distingue da quella di cui all'art. 678 cod.pen., perché, mentre quest'ultima è diretta a salvaguardare la pubblica incolumità in relazione ai pericoli che possono derivare dalla fabbricazione, importazione, trasporto o mera detenzione di materiale esplodente, senza licenza o senza rispettarne le condizioni, la prima, invece, è diretta a rendere edotta l'autorità di pubblica sicurezza dell'esistenza di materiali esplodenti o infiammabili, pericolosi per la loro quantità e qualità, così da metterla in condizioni di intervenire, indipendentemente dal possesso o meno della licenza in capo al detentore. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto corretta la sentenza impugnata nella parte in cui aveva affermato la sussistenza del reato di cui all'art. 679 cod. pen., con riferimento alla condotta di detenzione per il commercio di materie esplodenti per un quantitativo di peso inferiore a quello necessario per la configurabilità del reato di cui all'art. 678 cod. pen.).
Cass. pen. n. 40358/2011
Il reato di cui all'art. 679 c.p. si distingue da quello previsto dall'art. 678 c.p., perché mentre quest'ultimo è diretto a salvaguardare la pubblica incolumità in relazione ai pericoli che possono derivare dalla fabbricazione, importazione, trasporto o mera detenzione di materiale esplodente senza licenza o senza rispettare le condizioni di essa, il primo, invece, è diretto a rendere edotta l'autorità di pubblica sicurezza dell'esistenza in un certo territorio di materiali esplodenti o infiammabili, pericolosi per la loro quantità e qualità, così da metterla in condizioni di intervenire, indipendentemente dal possesso o meno della licenza in capo al detentore.
Cass. pen. n. 25102/2011
Integra il reato di cui all'art. 679 c.p. la detenzione in deposito, in carenza di denuncia al comando vigili del fuoco territorialmente competente, di gasolio per autotrazione, quale sostanza infiammabile pericolosa.
Cass. pen. n. 30431/2010
La contravvenzione di omessa denuncia della detenzione di materie esplodenti, prevista dall'art. 679 c.p., ha natura di reato istantaneo, che si consuma con l'omissione dell'adempimento richiesto.
Cass. pen. n. 24508/2010
Il reato di omessa denuncia di materie esplodenti ha carattere sanzionatorio dei precetti contenuti nelle leggi speciali che individuano le ipotesi in cui occorre la denuncia, le modalità di presentazione della stessa e l'autorità alla quale deve essere effettuata. (Fattispecie in tema di omessa denuncia della detenzione di milleduecento litri di gasolio).
Cass. pen. n. 7006/2000
In materia di omessa denuncia di materie esplodenti, deve escludersi che l'obbligo di denuncia del possesso o della detenzione di tali sostanze gravi anche sul dipendente, in quanto l'art. 679 c.p. (che tale obbligo impone) presuppone che vi sia un rapporto stabile di signoria di fatto sul bene tale da consentirne la materiale disponibilità da parte del detentore in virtù di un interesse proprio e qualificato, che non sussiste nei casi di un rapporto di dipendenza nei quali la detenzione è esercitata nomine alieno o sotto la vigilanza del datore di lavoro.
Cass. pen. n. 3503/2000
Il reato di cui all'art. 679 c.p. (omessa denuncia di materie esplodenti) deve ritenersi assorbito in quello di cui all'art. 678 stesso codice, non essendo logicamente esigibile che chi detiene materie esplodenti a scopo di commercio senza la prescritta licenza all'Autorità si presenti alla medesima Autorità per denunciare la circostanza, e dovendosi, pertanto, la seconda ipotesi di reato considerare speciale rispetto alla prima, essendo gli elementi specializzanti individuabili sia nel fatto di tenere in deposito a fine di commercio rispetto al semplice fatto di detenere, sia nell'assenza della necessaria licenza rispetto alla mera omissione di denunzia della detenzione.
Cass. pen. n. 5604/1997
L'art. 34 della L. 18 aprile 1975, n. 110, che prevede l'aggravamento delle pene «per le contravvenzioni alle norme concernenti gli esplosivi», trova applicazione alle contravvenzioni di cui agli artt. 678 e 679 c.p., aventi ad oggetto «materie esplodenti», essendo queste le uniche contravvenzioni contemplate dal codice penale che riguardano direttamente sostanze deflagranti, nulla rilevando in contrario il fatto che, di regola, il termine «esplosivi» esprima un concetto diverso da quello espresso con la locuzione «materie esplodenti».
Cass. pen. n. 13/1994
Anche per la detenzione delle munizioni a salve occorre la denuncia all'autorità, trattandosi di materie esplodenti. Tali munizioni, infatti, non sono innocue ma hanno, per le loro caratteristiche, attitudine a recare offesa alle persone. (Fattispecie relativa ad illegale detenzione di sedici munizioni a salve, tipo Flaubert, in cui è stato ravvisato il reato p. e p. dall'art. 679 c.p.).
Cass. pen. n. 11351/1992
La miccia a lenta combustione è ricompresa fra «le munizioni di sicurezza ed i giocattoli pirici»: trattasi di prodotto che, non ricadendo fra le sostanze esplodenti di cui alla normativa speciale, va ricompreso fra le «materie esplodenti» la cui detenzione va denunciata all'autorità e l'inosservanza è punita dalla norma contravvenzionale di cui all'art. 679 c.p. (omessa denuncia di materie esplodenti).
Cass. pen. n. 6010/1988
Le castagnole e le bombe-carta non possono essere ricomprese tra gli esplosivi micidiali dotati di caratteristiche che li fanno assimilare alle armi da guerra e il loro possesso può integrare le figure criminose di cui agli artt. 678 e 679 c.p.
Cass. pen. n. 5278/1988
La detenzione illegale di munizioni per armi comuni da sparo e la detenzione non denunciata di miccia e detonatore non integrano i reati previsti dagli artt. 1 e 2 L. 2 ottobre 1967, n. 895, ma, rispettivamente, le contravvenzioni di cui agli artt. 697 e 679 c.p.
Cass. pen. n. 3605/1988
Le ipotesi delittuose previste per gli esplosivi dai primi quattro articoli della L. 2 ottobre 1967, n. 895 trovano applicazione nel caso in cui si tratti di esplosivo che, per la quantità e la qualità presenti il requisito della micidialità mentre sono applicabili le ipotesi contravvenzionali previste dal codice penale qualora l'esplosivo manchi di tale caratteristica.