Art. 695 – Codice penale – Fabbricazione o commercio non autorizzati di armi

Chiunque, senza la licenza dell'Autorità , fabbrica o introduce nello Stato [4], o esporta, o pone comunque in vendita armi [704], ovvero ne fa raccolta per ragioni di commercio o d'industria , è punito con l'arresto da tre mesi a tre anni e con l'ammenda fino a euro 1.239.

Non si applica la pena dell'arresto, qualora si tratti di collezioni di armi artistiche, rare o antiche.

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.

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