Art. 703 – Codice penale – Accensioni ed esplosioni pericolose
Chiunque, senza la licenza dell'Autorità, in un luogo abitato o nelle sue adiacenze, o lungo una pubblica via o in direzione di essa spara armi da fuoco [704] , accende fuochi d'artificio, o lancia razzi, o innalza aerostati con fiamme, o in genere, fa accensioni o esplosioni pericolose, è punito con l'ammenda fino a euro 103.
Se il fatto è commesso in un luogo ove sia adunanza o concorso di persone, la pena è dell'arresto fino a un mese.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 23860/2023
– Richiesta di assunzione di prove testimoniali – Omessa indicazione dei nominativi dei testi – Inammissibilità della richiesta di prova – Fondamento – Riferimento implicito agli informatori assunti in sede sommaria – Esclusione. Nel giudizio possessorio - articolato in due fasi, l'una, necessaria, di natura sommaria, e l'altra, eventuale, a cognizione piena, quale prosecuzione della prima ed avente ad oggetto il merito della pretesa possessoria - è inammissibile la richiesta di assunzione di prove testimoniali effettuata nella seconda fase, ove sia stata omessa l'indicazione dei nominativi dei testi, in quanto il giudizio di merito possessorio, quanto ad oggetto ed istruttoria, deve svolgersi con le garanzie e nel rispetto delle norme del processo ordinario di cognizione, tra cui quella di cui all'art. 244 c.p.c., essendo l'indicazione dei testi necessaria per consentire alle parti di eccepire eventuali incapacità a testimoniare e per articolare la prova contraria, dovendo peraltro escludersi che detta indicazione possa essere tratta dal ricorso possessorio, in assenza di esplicito richiamo.
Cass. civ. n. 17644/2023
La misura di sicurezza della confisca è imposta per tutti i reati concernenti le armi ed è obbligatoria, anche in caso di archiviazione del procedimento, salvo che sia stata ritenuta l'insussistenza del fatto. (Fattispecie relativa al reato di lesioni colpose da accensione di fuochi ed esplosioni pericolose, in cui la Corte ha ritenuto legittima la confisca delle armi in sequestro disposta con il provvedimento di archiviazione per mancanza della condizione di procedibilità della querela).
Cass. civ. n. 9112/2023
L'efficacia esecutiva della sentenza di spoglio non è esaurita da un comportamento dell'obbligato che solo apparentemente si sostanzi nell'esecuzione spontanea della decisione, laddove il contrasto con la situazione possessoria tutelata continui ad essere presente, sebbene per effetto di altre situazioni create dall'obbligato; tale efficacia è invece esaurita dal ristabilimento dell'originaria situazione di possesso ottenuta attraverso l'esecuzione coattiva della sentenza, posto che questa può consentire l'eliminazione di ogni situazione di contrasto con il possesso che sia rinvenuta in atto durante l'esecuzione forzata. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto insufficienti, ai fini della prova dell'avvenuta esecuzione della statuizione di reintegrazione nel possesso di una servitù di passaggio, le risultanze di un verbale di immissione in possesso, dal quale non si evinceva con certezza che la catena esistente sul passaggio fosse amovibile, sì da integrare la "rimozione di ogni impedimento al transito" oggetto del "dictum" giudiziale).
Cass. pen. n. 15697/2022
In tema di detenzione di materie esplodenti, la contravvenzione di cui all'art. 703 cod. pen. è volta a tutelare la vita e l'incolumità fisica riferibili a un numero indeterminato di soggetti e richiede la mera coscienza e volontà del fatto, mentre il delitto previsto dall'art. 6 legge 2 ottobre 1967, n. 895, pur potendo avere ad oggetto lo stesso elemento materiale, tutela l'ordine pubblico e richiede il dolo specifico, consistente nel fine di incutere timore, di suscitare tumulto o di attentare alla sicurezza pubblica.
Cass. pen. n. 19621/2017
In tema di accensioni ed esplosioni pericolose (art. 703 cod. pen.), l'ipotesi del fatto commesso in luogo ove vi sia adunanza o concorso di persone (comma 2) non costituisce figura autonoma di reato, bensì circostanza aggravante, avente natura oggettiva, la cui configurazione presuppone la sussistenza di tutti gli elementi della fattispecie base tipizzati al comma 1.
Cass. pen. n. 18062/2010
Non integra il reato di accensioni ed esplosioni pericolose (art. 703 c.p.) l'uso di un fucile ad aria compressa che può, a seguito di perizia, essere considerato arma da sparo, ma non arma da fuoco - la quale per definizione comporta una fiammata o un'esplosione causata da materiale infiammabile, come la polvere da sparo - con la conseguenza che lo sparo in luogo pubblico può integrare il reato di getto pericoloso di cose (art. 674 c.p.) ma non quello di esplosione pericolosa.
Cass. pen. n. 43003/2005
Integra la contravvenzione di esplosioni pericolose (art. 703 c.p.) la condotta del soggetto che, sebbene abbia regolarmente denunciato la detenzione di un'arma comune da sparo, esploda con la stessa in luogo abitato colpi d'arma da fuoco, in quanto la legittima detenzione non costituisce «licenza» per effettuare l'esplosione.
Cass. pen. n. 12496/1999
Non sussiste concorso apparente di norme tra la figura di reato prevista dall'art. 575 c.p. e quella prevista dall'art. 703 stesso codice, perché le due fattispecie si differenziano, oltre che per la diversa oggettività giuridica, per gli elementi costitutivi che la compongono.
Cass. pen. n. 1321/1995
L'ipotesi sanzionata dall'art. 703 c.p. (accensioni ed esplosioni pericolose) integra un reato di pericolo, in relazione alla possibilità concreta che esplosioni di ordigni in centro abitato, o sulla pubblica via — senza la predisposizione delle cautele che vengono imposte a chi ottiene la prescritta autorizzazione — compromettano l'incolumità delle persone. Da tanto consegue che, poiché anche l'esplosione di un comune petardo a distanza ravvicinata da persone può essere lesivo delle persone stesse, il semplice riferimento a siffatto tipo di ordigno non esclude la sussistenza del reato.
Cass. pen. n. 11188/1994
Non è configurabile il reato di cui all'art. 703 c.p. nel fatto di esplodere dei colpi con un'arma giocattolo.
Cass. pen. n. 342/1973
La norma dell'art. 703 c.p. espressamente prevede il divieto di sparare, in luogo abitato, armi da fuoco, senza alcun riferimento alla diversa categoria di armi da sparo. Non integra pertanto gli estremi della contravvenzione di cui al citato art. 703 lo sparo, in luogo abitato, di una carabina ad aria compressa, che è arma da sparo e non arma da fuoco.