Art. 705 – Codice penale – Commercio non autorizzato di cose preziose
Chiunque, senza la licenza dell'autorità o senza osservare le prescrizioni della legge, fabbrica o pone in commercio cose preziose, o compie su esse operazioni di mediazione o esercita altre simili industrie, arti o attività, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 258 a euro 1.549.
Si applicano le disposizioni di cui al terzo e quarto comma dell'articolo 686.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 30718/2024
In tema di estradizione per l'estero, al fine di valutare la sussistenza del requisito della doppia incriminazione in riferimento alla fattispecie di detenzione di sostanze stupefacenti, la Corte di appello, ove la richiesta provenga da uno Stato in cui è perseguita anche la detenzione per uso personale, deve esaminare il titolo straniero e verificare se, dalla relativa motivazione, sia deducibile la sussistenza di un fatto penalmente rilevante per il nostro ordinamento. (Fattispecie in tema di estradizione verso la Repubblica di Albania).
Cass. civ. n. 25853/2024
In tema di estradizione processuale per l'estero, l'autorità giudiziaria italiana, sebbene non sia tenuta, secondo il trattato bilaterale con la Repubblica dell'Ecuador del 25 novembre 2015, ratificato e reso esecutivo con la legge 25 novembre 2019, n. 152, entrato in vigore il 16 novembre 2021, a valutare autonomamente ai fini della consegna i gravi indizi di colpevolezza, deve comunque verificare, con una sommaria delibazione, che nella domanda estradizionale siano indicate le ragioni per le quali è stato ritenuto probabile, nella prospettiva del sistema processuale dello Stato richiedente, che l'estradando abbia commesso il reato oggetto dell'estradizione.
Cass. civ. n. 22945/2024
In tema di estradizione per l'estero, non è legittimo l'arresto eseguito a fini estradizionali per un reato punito nell'ordinamento dello Stato richiedente con la pena di morte né può essere applicata una misura cautelare coercitiva funzionale alla consegna. (In motivazione, si è precisato che la Corte di appello, investita della richiesta di convalida e della applicazione di misura provvisoria, non può limitarsi alla verifica formale dei presupposti dell'arresto a fini estradizionali, ma deve operare una valutazione prognostica, allo stato degli atti, sulla sussistenza delle condizioni per una sentenza favorevole alla estradizione ai sensi degli artt. 698 e 705, comma 2, cod. proc. pen.).
Cass. civ. n. 21955/2024
In tema di estradizione di un cittadino dell'Unione Europea verso uno Stato terzo, lo Stato membro richiesto, nell'adempimento dell'obbligo di informare lo Stato membro di cittadinanza affinché possa reclamare la consegna dell'interessato con un mandato d'arresto europeo per i medesimi fatti, deve fissare un termine ragionevole scaduto il quale, in mancanza dell'emissione del mandato, potrà dare corso all'estradizione, senza essere tenuto ad attendere una decisione formale di rinuncia ad esercitare detta facoltà da parte dello Stato di cittadinanza.
Cass. civ. n. 17316/2024
In tema di estradizione, in assenza di trattato con lo Stato richiedente, la regola prevista dall'art. 698, comma 2, cod. proc. pen. non consente l'estradizione processuale in favore dello Stato estero nel caso in cui il fatto per il quale questa è domandata sia punito con la pena di morte. (Fattispecie in tema di estradizione processuale richiesta dalla Repubblica Islamica del Pakistan in relazione al reato di omicidio volontario).
Cass. civ. n. 49331/2023
In tema di estradizione per l'estero, la pronuncia della sentenza di non luogo a provvedere impone la declaratoria di perdita di efficacia della misura cautelare disposta nell'ambito della suddetta procedura, posto che l'art. 300, comma 1, cod. proc. pen. enuncia una regola generale applicabile anche alla materia dell'estradizione.
Cass. civ. n. 47148/2023
In tema di estradizione verso l'estero, l'apposizione della condizione del reinvio per scontare nello Stato richiesto la misura restrittiva della libertà personale, prevista dall'accordo bilaterale del 25 luglio 2013 tra Italia e Montenegro, in vigore dal 9 agosto 2015, spetta alla competenza esclusiva del Ministro della giustizia, al quale è attribuita, all'esito della ritenuta estradabilità del cittadino, la decisione discrezionale sul punto.
Cass. civ. n. 31588/2023
In tema di estradizione per l'estero, è causa obbligatoria di rigetto della domanda la finalità di persecuzione politica dissimulata da una richiesta di consegna per un reato comune, ove siano allegati dall'interessato elementi concreti dai quali desumere che la consegna preluda alla violazione di diritti fondamentali della persona. (Fattispecie relativa a domanda di estradizione passiva verso la Turchia, nella quale la Corte, rifacendosi ai più recenti rapporti informativi di Amnesty International e del Comitato anti-tortura del Consiglio d'Europa, ha ritenuto sussistente il rischio che, pur se indagato per reati comuni, l'estradando, soggetto di etnia curda affiliato ad un partito filo-curdo, potesse essere sottoposto a trattamenti inumani e degradanti per motivi politici).
Cass. civ. n. 21125/2023
In tema di estradizione per l'estero, ove la richiesta sia avanzata dalla Repubblica Popolare Cinese, sussiste il rischio concreto, evidenziato da Corte EDU, 06/10/2022, Liu c. Polonia, di sottoposizione a trattamenti inumani o degradanti, in quanto plurime ed affidabili fonti internazionali, danno atto di sistematiche violazioni dei diritti umani e del tollerato ricorso a forme di tortura, nonché della sostanziale impossibilità, da parte di istituzioni ed organizzazioni indipendenti, di verificare le effettive condizioni dei soggetti ristretti nei centri di detenzione.
Cass. civ. n. 14467/2023
Non è di ostacolo all'estradizione richiesta dallo Stato estero, per contrarietà ai principi fondamentali, ex art. 705, comma 2, lett. b), cod. proc. pen., il fatto che la condanna per cui è stata domandata la consegna sia stata pronunciata sulla base di atti acquisiti, nell'ambito di un giudizio celebrato in forma abbreviata, in violazione delle regole di utilizzabilità proprie di tale rito, dal momento che i diritti fondamentali - tra cui rientra il diritto al contraddittorio nella formazione della prova - possono essere variamente garantiti dai vari sistemi processuali nazionali.
Cass. pen. n. 12703/1998
La disposizione di cui all'art. 705 c.p., che punisce chiunque, senza licenza dell'autorità o senza rispettare le prescrizioni di legge, fabbrica o pone in commercio cose preziose, o compie su di esse operazioni di mediazione ovvero «esercita altre simili industrie, arti o attività», è applicabile, senza che da ciò derivi alcuna violazione del divieto di analogia in malam partem, anche a chi svolga l'attività di riparazione di oggetti preziosi.
Cass. pen. n. 8907/1994
In tema di commercio non autorizzato di cose preziose (art. 705 c.p.), devono farsi rientrare in tale categoria di oggetti anche i monili composti da pietre non preziose montate su un supporto d'argento placcato in oro. Invero fabbricazione e commercio dell'argento pieno di siffatte montature sono tassativamente sottoposti, alla pari dell'oro e del platino, al complesso regime dei «metalli preziosi» che si ricava dal combinato disposto degli artt. 243, R.D. 6 maggio 1940, n. 325 e 127, R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (T.U. di P.S.), con riferimento alla L. 5 febbraio 1934, n. 305, al R.D. 27 dicembre 1934, n. 2393, ed alla L. 30 gennaio 1968, n. 46; del tutto irrilevanti, al proposito, appaiono sia il dato ponderale, che è idoneo soltanto — nei casi particolari di cui all'art. 9, comma 1, lett. e), L. n. 305/1934 — a esimere l'oggetto dall'altrimenti necessario marchio del produttore e del titolo e che risulta quindi elemento indifferente ai fini della qualificazione o meno del prodotto nell'ambito dei metalli preziosi; sia il dato funzionale (consistente nella destinazione della montatura al sostegno di una pietra non preziosa), anch'esso inidoneo — salvo le speciali ipotesi di «placcatura» e «doratura» di cui all'art. 11 della L. n. 305/1934 — ad influire sulla sussistenza dell'obbligo della specifica licenza di commercio. (Nella specie la Corte, in applicazione di detto principio, ha affermato la sussistenza della licenza per il commercio di oggetti preziosi, di camei e coralli montati su argento placcato in oro, ed ha correlativamente escluso la sufficienza, a tal fine, della semplice licenza di commercio di articoli di bigiotteria).