Art. 732 – Codice penale – Omesso avviamento dei minori al lavoro
[Chiunque, rivestito di autorità o incaricato della vigilanza sopra un minore che ha compiuto gli anni quattordici e deve trarre dal lavoro il proprio sostentamento, omette, senza giusto motivo, di avviarlo al lavoro è punito con l'ammenda fino a lire sessantamila.]
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 25443/2024
In caso di acquisto di quota di eredità avente ad oggetto, tra l'altro, un fondo agricolo, il diritto di prelazione del coerede, di cui all'art. 732 c.c. prevale sul diritto di prelazione, ex art. 8, l. n. 590 del 1965, del coltivatore diretto, mezzadro, colono o compartecipante.