Art. 732 – Codice penale – Omesso avviamento dei minori al lavoro

[Chiunque, rivestito di autorità o incaricato della vigilanza sopra un minore che ha compiuto gli anni quattordici e deve trarre dal lavoro il proprio sostentamento, omette, senza giusto motivo, di avviarlo al lavoro è punito con l'ammenda fino a lire sessantamila.]

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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