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Il commercio internazionale in Cina

Il commercio internazionale in Cina

E’ un settore interessato da profonde modificazioni legislative e, pertanto, ritengo utile, seppure sinteticamente, evincere gli aspetti più salienti della normativa vigente in materia di operazioni di commercio internazionale in Cina.
Storicamente il diritto di commerciare con aziende straniere era limitato ad un ristretto numero di associazioni di categoria comunemente conosciute come Import – Export Corporations le quali possedevano il monopolio del commercio internazionale, poiché di fatto preventivamente autorizzate.
Detto modello operativo ha subito una radicale modificazione a seguito dell’adesione della Cina alla WTO.
A fronte di ciò il legislatore cinese ha dato vita alla nuova legge che regolamenta il commercio internazionale c.d. Foreign Trade Law con la quale ha modificato il sistema passando da quello basato sulla autorizzazione preventiva alla registrazione delle società c.d. Foreign Trade Operators.
In particolare, è considerato Foreign Trade Operator ogni persona fisica e/o giuridica che sia impegnata in attività di commercio con l’estero previa registrazione presso il competente ufficio del Ministry of Commerce. Tuttavia, si evidenzia che tale regola subisce delle eccezioni per alcuni settori per i quali la registrazione è soggetta a restrizioni previa valutazione caso per caso.
Ed invero, in assenza di detta registrazione l’operazione di import/export deve avvenire necessariamente per il tramite di una società di intermediazione specializzata c.d. Import/Export Company.da_lt
Al di là dell’operazione estemporanea è molto frequente che l’imprenditore straniero decida di instaurare con il compratore o fornitore cinese un accordo più duraturo.
Le ipotesi più comuni sono:
– l’accordo di agenzia/distribuzione;
– l’accordo di lavorazione;
– l’accordo di fornitura.
Gli accordi di agenzia/distribuzione sono pattuizioni dal contenuto più vario aventi ad oggetto le condizioni per l’acquisto e la distribuzione da parte di una società cinese dei prodotti della società straniera. Aspetto critico di tali accordi sono normalmente le condizioni di pagamento, anche se nella pratica vengono utilizzate lettere di credito irrevocabili e/o confermate.
Con gli accordi di lavorazione c.d. processing assembly una società straniera fornisce materie prime o componenti (che vengono importate in esenzione dei dazi doganali e VAT) ad un soggetto cinese il quale effettuerà secondo le specifiche del partner straniero la produzione o l’assemblaggio, con l’obbligo di riesportare il prodotto finito alla società straniera entro un determinato periodo di tempo che di norma non superiore ai 12 mesi. Per evitare frodi, le dogane possono richiedere il deposito di un importo pari al valore dei dazi e della VAT da corrispondersi in relazione a materie prime o componenti importati, deposito che verrà restituito al momento della riesportazione del bene finito. Una variante di questo tipo di accordi è la c.d. compensation trade in forza della quale la società straniera fornisce servizi, know-how, tecnologia e macchinari e riceve a titolo di corrispettivo per un periodo di 2-3 anni una parte o la totalità dei prodotti; al termine dell’accordo, i macchinari e la tecnologia rimangono al partner cinese.
Gli accordi di fornitura hanno ad oggetto l’acquisto di prodotti cinesi. Detta attività non è scevra da rischi per l’operatore straniero in ragione delle disposizioni e dei meccanismi relativi alla verifica della qualità delle merci inviate. E’ consigliabile a tale proposito associare a questo genere di accordi un ufficio di rappresentanza dedicato anche al controllo della qualità dei beni prima che questi vengano esportati.
Ed, infatti, il primo passo per un operatore straniero al fine di radicarsi nel mercato cinese è l’apertura di un representative office.
L’ufficio di rappresentanza è lo strumento principale per una impresa straniera per instaurare rapporti con imprese o clienti cinesi, per monitorare il mercato, creare relazioni con possibili clienti e/o fornitori, dare una base stabile al proprio personale inviato o reclutato in loco.
E bene precisare, seppure brevemente, che a seguito della riforma del 2003 gli uffici di rappresentanza si distinguano in due categorie: representative office autorizzati a svolgere attività commerciali dirette e representative office non autorizzati a svolgere attività commerciali.
Nella prima sono ricomprese i representative office di società che forniscono servizi di consulenza legale, di auditing, contabile o fiscale ed altri (limitatissimi) servizi per conto della casa madre, nonché uffici di rappresentanza di banche, assicurazioni e società di trasporto, sono considerati come delle vere e proprie branch della casa madre: centri generatori di profitti ed autorizzati a fatturare, concludere contratti in nome proprio e ricevere pagamenti.
Nella seconda categoria sono ricompresi tutte le altre tipologie di representative office, ed in particolare gli uffici che forniscano servizi di agenzia e di manufacturers. Detti representative office non possono svolgere in alcun modo attività commerciali dirette c.d. profit making activities o business activities e, pertanto, non possono effettuare le importazione di beni da vendere in Cina, né fatturare né concludere contratti in nome proprio né ricevere pagamenti.
Dunque, quale tipo di società ?
La scelta della forma societaria riveste senza dubbio un passaggio importante dell’operazione di start up dell’imprenditore italiano che intende radicarsi in Cina.
I tipi sociali più utilizzate in Cina dai soggetti stranieri sono la:
– Joint Venture, prevalentemente nella forma di equity;
– Wholly Foreign Owned Enterprise;
– Wholly Foreign Owned Foreign Trading Company;
– la Foreign Invested Commercial Enterprise;
– Foreign Invested Companies Limited by Shares;
– Holding Companies.
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Limitando la nostra analisi ai tipi più utilizzati si evidenzia quanto segue.
La joint venture è un tipo di società di capitali il cui oggetto sociale può comprendere attività produttive, commerciali o di servizi.
Ulteriori modi di espressione di detta forma societaria sono la equity joint venture e la cooperative joint venture o contractual joint venture.
La equity joint venture è una società a responsabilità limitata di diritto cinese nella quale il partner straniero detiene una quota del capitale pari al 25% fino ad un massimo del 99%.
Il capitale sociale per prassi, stante il difetto di minimo legale, è di 1.000.000 CNY equivalenti ad Euro 110.000,00 e può essere conferito dai soci sia in denaro che in natura. Detto capitale non può essere ridotto salvo autorizzazione specifica delle autorità competenti.
Quanto ai profitti, si evidenzia che gli stessi vengono ripartiti tra i soci in base alla quota di partecipazione al capitale sociale
Da ultimo, si segnala che la responsabilità dei soci è limitata al capitale conferito e che la durata della equity joint venture è di norma stabilita tra i 10 ed i 20 anni con facoltà dei soci di proseguire il contratto sociale per un tempo maggiore.
La cooperative joint venture o contractual joint venture è una forma societaria caratterizzata da una maggiore flessibilità rispetto il suddetto tipo sociale per i seguenti motivi:
– i diritti, gli obblighi dei soci e la misura della ripartizione dei profitti e delle perdite, legati al valore della quota di capitale sottoscritta, sono stabiliti dai partners nel contratto di costituzione;
– non è imposto alcun limite minimo alla quota di partecipazione in capo all’investitore straniero;
– la responsabilità dei soci può essere o meno limitata al capitale sociale;
– la durata minima del patto sociale non è stabilita dalla legge.
Si sottolinea al lettore che per mezzo di una cooperative joint venture si può:
– costituire una nuova società dotata di personalità giuridica cinese a responsabilità limitata c.d. cooperative joint venture ibrida;
– creare una semplice partnership c.d. cooperative joint venture pura.

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