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Art. 101 — Costituzione

Art. 101 — Costituzione

La giustizia è amministrata in nome del popolo.
I giudici sono soggetti soltanto alla legge.

Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.

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