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Art. 48 — Costituzione

Art. 48 — Costituzione

Sono elettori [ 56, 58 ] tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età [ 2 c.c. ].
Il voto è personale ed eguale, libero e segreto. Il suo esercizio è dovere civico [ 23 ].
La legge stabilisce requisiti e modalità per l’esercizio del diritto di voto dei cittadini residenti all’estero e ne assicura l’effettività. A tale fine è istituita una circoscrizione Estero per l’elezione delle Camere, alla quale sono assegnati seggi nel numero stabilito da norma costituzionale e secondo criteri determinati dalla legge.
Il diritto di voto non può essere limitato se non per incapacità civile o per effetto di sentenza penale irrevocabile o nei casi di indegnità morale indicati dalla legge [ 19, 28, 29 c.p.; 648, 662 c.p.p. ].

Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.

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