Art. 83 – Costituzione

Il Presidente della Repubblica è eletto dal Parlamento in seduta comune dei suoi membri [55].
All'elezione partecipano tre delegati per ogni Regione eletti dal Consiglio regionale [121, 126] in modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze. La Valle d'Aosta ha un solo delegato [II disp. trans.].
L'elezione del Presidente della Repubblica ha luogo per scrutinio segreto a maggioranza di due terzi dell'assemblea. Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta.

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.

Può riguarda anche te

  • Un diritto costituzionale non è solo un principio: può essere fatto valere in giudizio, ma attraverso strumenti e percorsi diversi a seconda del caso.
  • Molte controversie civili, lavoristiche e amministrative trovano il loro fondamento nella Costituzione, anche quando non è richiamata espressamente.
  • La rilevanza costituzionale di una questione può incidere sull’esito del giudizio, orientando l’interpretazione delle norme ordinarie.
  • L’applicazione concreta di un articolo dipende dall’interpretazione della Corte Costituzionale e dalla giurisprudenza, che ne definiscono limiti ed effetti.
  • Far valere un profilo costituzionale richiede un’impostazione precisa: senza una corretta qualificazione, il diritto resta solo teorico.

Questa materia può avere risvolti che non sempre emergono dalla sola lettura della norma.

Approfondisci con l'Avv. Luigi Ulissi

La norma fornisce solo il quadro generale

L’applicazione al tuo caso richiede l’analisi della giurisprudenza più recente e rilevante, oltre alla verifica della tua situazione concreta

Non affidarti solo all’intelligenza artificiale