Art. 133 – Costituzione
Il mutamento delle circoscrizioni provinciali e l'istituzione di nuove Province nell'ambito d'una Regione sono stabiliti con leggi della Repubblica, su iniziativa dei Comuni, sentita la stessa Regione.
La Regione, sentite le popolazioni interessate, può con sue leggi istituire nel proprio territorio nuovi Comuni e modificare le loro circoscrizioni e denominazioni.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate. Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.
Può riguarda anche te
- Un diritto costituzionale non è solo un principio: può essere fatto valere in giudizio, ma attraverso strumenti e percorsi diversi a seconda del caso.
- Molte controversie civili, lavoristiche e amministrative trovano il loro fondamento nella Costituzione, anche quando non è richiamata espressamente.
- La rilevanza costituzionale di una questione può incidere sull’esito del giudizio, orientando l’interpretazione delle norme ordinarie.
- L’applicazione concreta di un articolo dipende dall’interpretazione della Corte Costituzionale e dalla giurisprudenza, che ne definiscono limiti ed effetti.
- Far valere un profilo costituzionale richiede un’impostazione precisa: senza una corretta qualificazione, il diritto resta solo teorico.
Questa materia può avere risvolti che non sempre emergono dalla sola lettura della norma.
Approfondisci con l'Avv. Luigi Ulissi