Art. 12 – Disposizioni di attuazione del codice di procedura civile

[Gli esperti chiamati a comporre la magistratura del lavoro hanno diritto ad una indennità di lire cento per ogni giorno di effettivo esercizio delle funzioni del collegio; ad essi inoltre spettano le indennità di trasferta e di soggiorno stabilite per i consiglieri di cori d'appello.]

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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