Art. 5 – Disposizioni di attuazione del codice di procedura civile

[L'albo è tenuto dal primo presidente della corte d'appello ed è formato da un comitato da lui presieduto e composto dal procuratore generale del Re Imperatore e dal presidente della sezione della corte funzionante come magistratura del lavoro.

Le funzioni di segretario del comitato sono esercitate dal cancelliere della corte.]

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.

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