Art. 26 – Disposizioni di attuazione del codice di procedura civile

Possono essere iscritti d'ufficio nell'albo, quando hanno i requisiti richiesti, le persone di speciale competenza in uno o più rami della produzione, che siano indicate dal presidente del consiglio provinciale delle corporazioni.

Per la categoria dei consulenti in materia di infortuni, di malattie professionali e di assicurazioni sociali possono essere iscritti, su istanza o d'ufficio, soltanto coloro che, per il titolo di studio conseguito o per l'attività medico-chirurgica spiegata, si dimostrano particolarmente versati nelle materie stesse.

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.

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