Art. 29 – Disposizioni di attuazione del codice di procedura civile

[Il cancelliere della pretura deve tenere i seguenti registri:
1) ruolo generale degli affari contenziosi civili;
2) rubrica alfabetica generale degli affari contenziosi civili;
3) ruolo di udienza nel quale sono segnate le cause portate alla discussione davanti al pretore, e riportati le dichiarazioni delle parti e i provvedimenti relativi all'udienza. Il ruolo è sottoscritto per ogni udienza dal pretore e dal cancelliere;
4) ruolo generale degli affari civili non contenziosi;
5) rubrica alfabetica generale degli affari civili non contenziosi;
6) ruolo generale delle esecuzioni;
7) rubrica alfabetica generale delle esecuzioni;
8) registro cronologico dei provvedimenti e degli altri atti originali;
9) registro repertorio degli atti soggetti a registrazione;
10) registro delle spese di giustizia anticipate dall'erario in materia civile e penale;
11) registro delle spese inerenti alle cause riflettenti persone o enti giuridici ammessi alla prenotazione a debito;
12) registro di carico dei depositi per spese di cancelleria previsti nell'articolo 38 contenente per ogni affare la riproduzione del foglio apposito incluso nel fascicolo d'ufficio;
13) registro di scarico dei depositi per spese di cancelleria previsti nell'articolo 38.

Tutti i registri prima di essere posti in uso debbono essere numerati e vidimati in ogni mezzo foglio dal pretore, il quale nota in tutte lettere nell'ultimo il numero dei mezzi fogli di cui è composto il registro.]

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.

La norma fornisce solo il quadro generale

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