Art. 31 – Disposizioni di attuazione del codice di procedura civile

[Il cancelliere della corte d'appello deve tenere i registri previsti nei numeri 1 a 7 e 10 a 16 dell'articolo precedente.

Tutti i registri prima di essere posti in uso debbono essere numerati e vidimati in ogni mezzo foglio dal primo presidente della corte d'appello o da un consigliere da lui delegato, tranne quelli indicati nei numeri 12 e 13 che debbono essere numerati e vidimati dal procuratore generale del Re Imperatore o da un sostituto procuratore generale da lui delegato. Deve essere notato in tutte lettere nell'ultimo il numero dei mezzi fogli di cui è composto il registro.]

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.

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