Art. 39 – Disposizioni di attuazione del codice di procedura civile
[La parte interessata al compimento di un atto deve consegnare al cancelliere la carta bollata e, quando occorre, anche la somma reputata necessaria per le spese relative. Sul disaccordo, l'ammontare del deposito è fissato dal capo dell'ufficio. Si applicano gli ultimi due commi dell'articolo precedente.]
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.
Massime correlate
Riferimento normativo non riconosciuto.