Art. 112 bis – Disposizioni di attuazione del codice di procedura civile

[Fino a quando non siano decorsi i termini stabiliti dall'art. 178 quinto comma del Codice, il giudice istruttore, davanti al quale è stato proposto il reclamo, può, d'ufficio, rimettere le parti al collegio a norma dell'art. 187 secondo e terzo comma dello stesso codice. In questo caso il giudice invita le parti a precisare le conclusioni a norma dell'art. 189 del codice]

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.

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