Art. 138 – Disposizioni di attuazione del codice di procedura civile

[Il primo presidente della corte suprema di cassazione, nei casi d'inammissibilità e d'improcedibilità del ricorso e negli altri casi previsti nell'articolo 375 del codice, dispone l'invio al pubblico ministero dei ricorsi che debbono essere decisi in camera di consiglio e i quelli dei quali il pubblico ministero stesso ha fatto richiesta.

Il pubblico ministero, se ritiene che i ricorsi debbano essere trattati in camera di consiglio, stende per iscritto le sue requisitorie in calce ai ricorsi stessi i restituisce gli atti alla cancelleria della corte.

Il cancelliere provvede alla notificazione delle requisitorie ai difensori delle parti a norma dell'articolo 375 secondo comma del codice.]

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.

La norma fornisce solo il quadro generale

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