Art. 149 – Disposizioni di attuazione del codice di procedura civile

Nelle controversie in materia di invalidità pensionabile deve essere valutato dal giudice anche l'aggravamento della malattia, nonché tutte le infermità comunque incidenti sul complesso invalidante che si siano verificate nel corso tanto del procedimento amministrativo che di quello giudiziario.

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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