Art. 164 bis – Disposizioni di attuazione del codice di procedura civile

Quando risulta che non è più possibile conseguire un ragionevole soddisfacimento delle pretese dei creditori, anche tenuto conto dei costi necessari per la prosecuzione della procedura, delle probabilità di liquidazione del bene e del presumibile valore di realizzo, è disposta la chiusura anticipata del processo esecutivo.

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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