Art. 196 – Disposizioni di attuazione del codice di procedura civile

[Le parti debbono proporre il reclamo previsto negli articoli 825 ultimo comma e 456 ultimo comma del codice nel termine perentorio di giorni quindici dalla comunicazione del decreto che nega l'esecutorietà.]
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.

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