Art. 202 – Disposizioni di attuazione del codice di procedura civile

Nella prima udienza davanti al giudice istruttore, che segue alla costituzione o alla riassunzione della causa a norma degli articoli 197, 198 e 199 si applicano le disposizioni dell'articolo 183 del codice.

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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