Art. 211 – Disposizioni di attuazione del codice di procedura civile

Nei processi d'appello nei quali, nel giorno in cui entra in vigore il codice, le parti sono già comparse si applicano le disposizioni degli articoli 198 e 199.

Il cancelliere forma il fascicolo a norma dell'articolo 200 e, se l'impugnazione riguarda una sentenza interlocutoria esecutiva, inserisce nel fascicolo i soli atti relativi all'impugnazione, ma il giudice d'appello può richiedere al cancelliere del giudice di primo grado copia degli atti inseriti nel fascicolo d'ufficio che sono necessari per decidere sull'impugnazione.

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.

La norma fornisce solo il quadro generale

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