Art. 214 – Disposizioni di attuazione del codice di procedura civile
Le disposizioni degli articoli precedenti si estendono, in quanto applicabili, anche ai giudizi davanti al pretore e al conciliatore.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.
Massime correlate
Riferimento normativo non riconosciuto.