Art. 216 – Disposizioni di attuazione del codice di procedura civile

Il cancelliere della corte suprema di cassazione, dopo l'entrata in vigore del codice, invita gli avvocati che hanno sottoscritto i ricorsi sforniti in tutto o in parte dei depositi indicati nell'articolo 38 a provvedere agli stessi entro il termine di trenta giorni dal ricevimento dell'invito.

Se entro il termine indicato nel comma precedente non è effettuato alcun deposito, il ricorso è dichiarato inammissibile dalla corte in camera di consiglio, con ordinanza stesa su carta non bollata. Se il deposito non è integrato, il cancelliere provvede a norma dell'articolo 38 ultimo comma.

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.

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