Art. 221 – Disposizioni di attuazione del codice di procedura civile

Nei processi d'espropriazione di beni mobili in cui prima dell'entrata in vigore del codice è stata chiesta o disposta la vendita dei beni pignorati, il creditore procedente deve fare i depositi di cui all'articolo precedente prima della vendita, altrimenti il processo si estingue.

Eseguiti i depositi, si applicano le disposizioni di cui al secondo comma dell'articolo precedente, ma i creditori partecipano alla distribuzione della somma ricavata dalla vendita a norma della legge anteriore.

Se prima dell'entrata in vigore del codice è stata eseguita in tutto o in parte la vendita, il processo prosegue secondo le disposizioni della legge precedente.

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.

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