Art. 4 ter – Disposizioni di attuazione del codice di procedura penale

1. Nell'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 371 bis, commi 1 e 2, del codice e con specifico riferimento all'acquisizione, all'analisi ed all'elaborazione dei dati e delle informazioni provenienti dall'ambiente penitenziario, il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo si avvale di un apposito nucleo costituito, fino a un massimo di venti unita', nell'ambito del Corpo di polizia penitenziaria e composto da personale del medesimo Corpo. L'assegnazione al predetto nucleo non determina l'attribuzione di emolumenti aggiuntivi.

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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La norma fornisce solo il quadro generale

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