Art. 27 – Disposizioni di attuazione del codice di procedura penale

1. Quando è richiesto, il difensore documenta la sua qualità esibendo:
a) la certificazione della nomina fatta con dichiarazione orale all'autorità procedente;
b) la copia della nomina recante l'attestazione dell'avvenuto deposito, nel caso di consegna da parte del difensore;
c) la copia della nomina, certificata conforme all'originale da parte del difensore, e l'originale della ricevuta postale, nel caso di trasmissione a mezzo di raccomandata;
d) la copia del verbale o dell'avviso indicati nell'articolo 30, nel caso di nomina di ufficio.

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.

La norma fornisce solo il quadro generale

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