Art. 34 – Disposizioni di attuazione del codice di procedura penale
1. Il difensore designa il sostituto nelle forme indicate nell'articolo 96 comma 2 del codice.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.
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Riferimento normativo non riconosciuto.