Art. 53 – Disposizioni di attuazione del codice di procedura penale

1. Nel corso delle indagini preliminari, quando si verifica l'ipotesi prevista dall'articolo 147 comma 2 del codice, il pubblico ministero richiede al giudice per le indagini preliminari di provvedere all'applicazione della sanzione pecuniaria.

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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