Art. 87 – Disposizioni di attuazione del codice di procedura penale

[1. Il provvedimento con cui è ordinata la consegna al ministero di grazia e giustizia delle cose indicate nell'articolo 264 comma 1 del codice è comunicato al ministero medesimo.

2. Il ministro di grazia e giustizia può disporre che le cose di cui è stata ordinata la consegna siano rimesse al museo criminale presso il ministero o ad altri istituti. Se non ritiene di provvedere in questo modo, le cose sono messe in vendita a norma dell'articolo 264 del codice.

3. Allo stesso modo si provvede se delle cose aventi interesse scientifico ovvero pregio di antichità o di arte è stata disposta la confisca.]

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.

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