Art. 100 – Disposizioni di attuazione del codice di procedura penale

1. Quando è impugnato un provvedimento concernente la libertà personale, la cancelleria o la segreteria dell'autorità giudiziaria procedente trasmette, in originale o in copia, al giudice competente gli atti necessari per decidere sull'impugnazione, con precedenza assoluta su ogni altro affare e, comunque, entro il giorno successivo alla ricezione dell'avviso della proposizione dell'impugnazione previsto dagli articoli 309, 310 e 311 del codice.

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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