Art. 108 ter – Disposizioni di attuazione del codice di procedura penale

1. Quando la persona offesa denunciante o querelante sia residente o abbia il domicilio nel territorio dello Stato, il procuratore della Repubblica trasmette al procuratore generale presso la Corte di appello le denunce o le querele per reati commessi in altri Stati dell'Unione europea, affinché ne curi l'invio all'autorità giudiziaria competente.

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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