Art. 119 – Disposizioni di attuazione del codice di procedura penale

1. Per le annotazioni previste dall'articolo 373 comma 3 del codice si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 115 comma 1.

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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La norma fornisce solo il quadro generale

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