Art. 128 – Disposizioni di attuazione del codice di procedura penale

1. Nel caso previsto dall'articolo 409 comma 5 del codice, il giudice fa notificare all'imputato e alla persona offesa dal reato il decreto di fissazione della udienza preliminare, nel quale sono enunciati gli elementi previsti dall'articolo 417 comma 1 lettere a), b), c) del codice.

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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La norma fornisce solo il quadro generale

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