Art. 131 bis – Disposizioni di attuazione del codice di procedura penale

1. L'imputato detenuto nei cui confronti è pronunciata la sentenza di cui all'articolo 425 del codice è posto in libertà immediatamente dopo la lettura del dispositivo. Si applicano le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 154 bis.

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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