Art. 148 – Disposizioni di attuazione del codice di procedura penale

1. Gli atti del fascicolo per il dibattimento dei quali il giudice ha disposto la eliminazione a norma dell'articolo 491 comma 4 del codice sono restituiti al pubblico ministero.

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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La norma fornisce solo il quadro generale

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