Art. 150 – Disposizioni di attuazione del codice di procedura penale

1. L'esame delle parti private, nell'ordine previsto dall'articolo 503 comma 1 del codice, ha luogo appena terminata l'assunzione delle prove a carico dell'imputato.

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.

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