Art. 165 – Disposizioni di attuazione del codice di procedura penale

1. Prima della notificazione, l'impugnazione è annotata in calce al provvedimento impugnato, con la indicazione di chi la ha proposta e della data della proposizione.

2. Le copie del provvedimento impugnato trasmesse al giudice dell'impugnazione contengono le indicazioni previste dal comma 1.

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.

La norma fornisce solo il quadro generale

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