Art. 182 – Disposizioni di attuazione del codice di procedura penale

[1. Se la procedura esecutiva per il recupero della pena pecuniaria o di una rata di essa ha esito negativo, la cancelleria del giudice dell'esecuzione trasmette copia degli atti al pubblico ministero perché proceda a norma dell'articolo 660 del codice.

2. Al fine di accertare la effettiva insolvibilità del condannato e della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria, il magistrato di sorveglianza dispone le opportune indagini nel luogo dove il condannato o il civilmente obbligato ha il domicilio o la residenza ovvero si ha ragione di ritenere che possieda beni o cespiti di reddito e richiede, se necessario, informazioni agli organi finanziari.]

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.

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